Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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soddisfare queste nuove esigenze. Infine, è opportuno sottolineare che l’utilizzo dei crediti come garanzia non peggiora la posizione giuridica dei debitori di tali crediti, i quali possono continuare a opporre tutte le eccezioni che avevano contro il credito originale anche contro il nuovo creditore (cfr. art. 169 CO). Misure più ampie, in particolare l’esclusione del diritto di compensazione previsto per legge, sono state invece respinte dopo un’attenta valutazione, dal momento che quanto provocherebbero un eccessivo deterioramento della posizione giuridica dei debitori356. Le presenti limitazioni alla libertà contrattuale sono pertanto giustificate. Lo stesso vale per la relativizzazione della validità del segreto bancario e delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Le misure sono quindi conformi all’articolo 36 Cost.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Svizzera non ha impegni internazionali che si oppongono al presente progetto di legge.
6.3 Forma dell’atto
Ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Tutte le presenti modifiche della LBCR e degli altri atti normativi menzionati sottostanno alla procedura legislativa ordinaria.
6.4 Delega di competenze legislative
La presente revisione di legge contiene deleghe di competenze legislative esplicite al Consiglio federale, alcune delle quali consistono in adeguamenti o trasposizioni (art. 3h cpv. 2 e art. 3n cpv. 1 AP-LBCR). Conformemente all’articolo 3b capoverso 5 AP-LBCR il Consiglio federale deve stabilire le esigenze relative all’organizzazione. Può, però, delegare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione in merito. Il Consiglio federale definisce, inoltre, l’organizzazione complessa e le singole aree e funzioni (art. 3c cpv. 4 AP-LBCR). Inoltre, stabilisce il contenuto della panoramica delle responsabilità e della dichiarazione delle responsabilità di cui all’articolo 3d capoverso 3 (compresa la competenza di delega alla FINMA). L’articolo 3l capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare le esigenze relative all’organizzazione dei gruppi finanziari e dei conglomerati finanziari dominati dal settore bancario (compresa la competenza di delega alla FINMA). In aggiunta, secondo l’articolo 5b capoverso 4 LBCR il Consiglio federale ha facoltà di stabilire le esigenze relative ai sistemi di retribuzione. Può, però, delegare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione in merito. Inoltre, in virtù dell’articolo 3q capoverso 1 AP-LBCR, il Consiglio federale ha una competenza legislativa in materia di accordi internazionali. L’articolo 10 capoverso 4 AP-LBCR costituisce un’estensione di poteri già riconosciuti in base alla quale il Consiglio federale deve definire a livello di ordinanza ulteriori criteri per il piano di risoluzione, volti a rafforzare la prevenzione e fare in modo che la
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