Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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ossia il rafforzamento del ruolo della FINMA in quanto autorità di vigilanza e la garanzia di un esercizio coerente ed efficace delle sue competenze.
Accordo amichevole
Si è previsto di dotare la FINMA di una base legale formale per consentirle di concludere, a sua discrezione, accordi amichevoli (noti anche come «settlement» all’estero) una volta che i fatti sono sufficientemente accertati. La possibilità di rinunciare a una base legale esplicita è stata presa in considerazione, ma scartata. La sua assenza avrebbe comportato un rischio di disparità di trattamento tra gli assoggettati alla vigilanza, facendo dipendere la conclusione di un accordo amichevole da criteri impliciti e privandola di un quadro normativo chiaro. La formalizzazione legislativa mira invece a garantire trasparenza, prevedibilità e coerenza nell’applicazione dei procedimenti. La soluzione scelta assicura quindi un equilibrio tra certezza del diritto, efficacia procedurale e rigore della vigilanza.
Penalità di mora
Per quanto concerne l’introduzione dello strumento delle penalità di mora, si è considerato di riservarne l’applicazione esclusivamente alle SIB. Tuttavia, la loro limitazione alle SIB non appare opportuna, poiché la capacità della FINMA di far rispettare rapidamente i suoi ordini impartiti costituisce una sfida trasversale della vigilanza. La proporzionalità di tale strumento è inoltre garantita da un importo calcolato in funzione del reddito d’esercizio giornaliero dell’assoggettato alla vigilanza, consentendo un’applicazione mirata e modulata a tutti gli assoggettati, senza compromettere l’obiettivo perseguito.
In materia di sanzioni amministrative e di penalità di mora, l’importo da pagare è calcolato in funzione del reddito realizzato da ciascun assoggettato alla vigilanza. Questa disposizione ha l’effetto di contenere automaticamente i costi per le piccole e medie imprese conformemente all’articolo 4 LSgrI.
Obbligo d’informazione e di notifica
Quanto all’obbligo d’informazione e di notifica di cui all’articolo 29 LFINMA, la sola misura prevista per rafforzare il dovere di cooperazione consiste nell’introdurre, al capoverso 1, un obbligo esplicito d’informazione applicabile a tutti i collaboratori (inclusi gli organi e le altre persone tenute a garantire un’attività irreprensibile) e, in tale contesto, nel menzionare esplicitamente, al capoverso 2, le persone tenute a garantire un’attività irreprensibile (ivi compresi i membri degli organi).
Di fatto, data l’estensione dell’obbligo di cooperazione a dette persone fisiche e a seguito del postulato Meier 24.389076, si è ritenuto necessario disciplinare nella legge l’utilizzabilità da parte delle autorità penali delle dichiarazioni autoincriminanti rese sulla
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