Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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In concreto, sono definiti con chiarezza i singoli ruoli e le responsabilità all’interno delle diverse autorità, ivi comprese le rispettive interfacce. Per quanto concerne la collaborazione e lo scambio di informazioni chiave, sono create le basi legali per poterle mettere a disposizione reciprocamente. Gli obblighi di consultazione assicureranno le interdipendenze reciproche, rafforzando la collaborazione nel suo complesso. Anche la preparazione alla crisi sarà intensificata grazie all’obbligo di lavori preparatori concreti, compreso lo svolgimento di esercitazioni di crisi con la partecipazione delle autorità interessate in caso di risoluzione di una banca di rilevanza sistemica. Al fine di illustrare il mandato ampliato dell’attuale organo direttivo e dell’attuale comitato per le crisi finanziarie, questi organi saranno trasformati in un consiglio per la stabilità finanziaria e in un comitato per la stabilità finanziaria.

1.2.7 Esenzione dall’imposta preventiva

L’abrogazione dell’esenzione dall’imposta preventiva non è ritenuta opportuna, in quanto l’effetto dell’imposta preventiva sull’attrattiva degli strumenti TBTF per gli investitori internazionali è tuttora considerato negativo e rilevante. Una forte limitazione agli investitori in Svizzera si tradurrebbe in una concentrazione dei rischi a livello nazionale, in una minore concorrenza e quindi in costi maggiori per le banche.

Negli ultimi 12 anni l’argomentazione a sostegno delle disposizioni derogatorie temporanee è sempre stata la medesima ed è sempre partita dal presupposto secondo cui, anche nei prossimi anni, per gli strumenti TBTF la situazione di mercato non registrerà grandi variazioni rispetto all’imposta preventiva. Si ritiene pertanto opportuno modificare le disposizioni temporanee in disposizioni a tempo indeterminato. Non si ravvisano motivi per mantenere un’esenzione temporanea.

L’opzione che proponeva di estendere l’esenzione ad altri istituti finanziari, in particolare alle imprese di assicurazione che emettono obbligazioni corrispondenti agli strumenti TBTF, è stata respinta. L’esenzione degli strumenti TBTF è correlata al dispositivo TBTF, secondo il quale soltanto le banche possono essere classificate di rilevanza sistemica da parte della BNS. L’estensione generalizzata dell’esenzione degli interessi da obbligazioni non è conforme neanche alla volontà popolare: nella votazione del 25 settembre 2022, i cittadini svizzeri hanno respinto la modifica della LIP, che avrebbe esentato tutte le obbligazioni dall’imposta preventiva96.

L’esenzione dall’imposta preventiva vale per tutte le banche che emettono tali strumenti. Per le banche di piccole e medie dimensioni non sussiste quindi alcuna norma semplificata o comportante costi inferiori ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

1.2.8 Valutazione della regolamentazione TBTF

Il contenuto della raccomandazione della CPI è chiaro e comprensibile, ragione per cui in tal caso non sono state valutate alternative. L’obiettivo strategico adeguato e più completo rispetto all’obbligo di riferire di cui all’articolo 52 LBCR prevede di adeguare la frequenza da due a quattro anni. Alla luce del nuovo orientamento strategico il

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