Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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ultima ratio per preservare la stabilità finanziaria e l’economia nazionale. La TPO non è uno strumento di risoluzione in senso stretto, poiché viene applicata quale misura da adottare quale ultima ratio soltanto quando non vi sono prospettive di risoluzione o quando questa è fallita.

Da un esame di quanto avviene all’estero89, emerge che i principi chiave del FSB («key attributes»90) citano la TPO quale misura da adottare come ultima ratio per preservare la stabilità finanziaria, ma la propongono, diversamente dalle altre misure, non ai fini dell’attuazione, bensì della verifica da parte dei singoli Stati. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’UE prevedono esplicitamente una TPO, mentre in 14 Paesi dell’UE91 è anche sancita a livello di legge. In tutte e tre queste giurisdizioni, sono tenute all’emissione di strumenti di «bail-in» anche le banche senza rilevanza sistemica. È altresì presente un fondo di risoluzione.

L’introduzione di una TPO comporta grandi rischi e falsi incentivi. Introdurla espressamente nel diritto svizzero vorrebbe dire creare falsi incentivi e distorsioni del mercato. L’aspettativa che, in caso di crisi, un ente statale intervenga in qualità di proprietario di una banca, proteggendo dalle perdite determinati gruppi di creditori e clienti, crea falsi incentivi e si traduce in vantaggi concorrenziali per le banche interessate. I falsi incentivi si creano anche nel momento in cui, a fronte delle possibilità di ricorrere a una TPO, gli standard dei piani di risoluzione degli istituti finanziari e/o delle autorità di risoluzione vengono ridotti, al pari della loro qualità. Inoltre, nel caso di una TPO, l’ente statale si assume tutti i rischi della banca ed è esposto a rischi di responsabilità molto grandi e spesso ignoti nel momento in cui li assume. Tra questi figurano i rischi derivanti dal bilancio della banca acquisito, i rischi derivanti dai procedimenti giudiziari esistenti e futuri oppure i rischi di reputazione (p. es. a causa di precedenti violazioni della legge da parte della banca a livello nazionale e internazionale). Ciò vuol dire che di fatto, successivamente a una TPO, l’ente statale in qualità di proprietario della banca acquisita deve rispondere di precedenti violazioni di legge commesse dalla banca (p. es. in caso di multe). Sussiste inoltre il rischio che la banca rimanga di proprietà dell’ente statale per un periodo di tempo prolungato, come dimostrano le esperienze all’estero. Vi è quindi il rischio che una TPO si possa trasformare de facto in una soluzione permanente, segnatamente nel caso in cui non si individui alcun compratore per la banca acquisita. Ne sono un esempio la tedesca Commerzbank e le banche inglesi Northern Rock e Royal Bank of Scotland92. Altri rischi riguardano l’incorporazione operativa e la gestione della banca, l’occupazione degli organi direttivi da parte dell’ente statale o la determinazione del prezzo di acquisizione.

89 Per un raffronto dettagliato, si veda il rapporto sulla stabilità delle banche, FF 2024 1023.

90 www.fsb.org > FSB > Publications > Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 25 aprile 2024.

91 www.fsb.org > FSB > Publications > Second Thematic Review on Resolution Regimes, 18 marzo 2016.

92 Per informazioni dettagliate su questi tre casi concreti, si veda il rapporto sulla stabilità delle banche, FF 2024 1023 pag. 212.