Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Se si volesse sancire una TPO nel diritto svizzero, questi rischi e falsi incentivi andrebbero necessariamente ridotti con misure di accompagnamento. Innanzitutto, bisognerebbe rafforzare ulteriormente la capacità di risoluzione delle banche, onde evitare, ove possibile, di dover ricorrere a una TPO. Il Consiglio federale propone nel presente progetto e con l’introduzione di un PLB miglioramenti in tal senso. La questione dei falsi incentivi sussiste anche nell’ambito del PLB; tuttavia, trattandosi di un sostegno alla liquidità e non di un’acquisizione, la questione ha una portata molto meno significativa. Nel caso dell’introduzione di una TPO, sarebbero quindi necessarie ulteriori misure oltre a quelle contemplate dal presente progetto. Tra queste figura la costituzione di un fondo di risoluzione, analogamente a quanto previsto in altre giurisdizioni rilevanti che hanno inserito la TPO nel proprio quadro normativo. Un simile fondo può aumentare ulteriormente le probabilità di successo di una risoluzione e ridurre la probabilità di dover ricorrere a una TPO, visto che fornisce per esempio le garanzie per una banca in risoluzione o paga gli indennizzi sulla base del concordato. Ne verrebbe agevolato anche l’utilizzo di strumenti di trasferimento nell’ambito di una risoluzione, per esempio nel caso di una società transitoria o di una società veicolo. Questo fondo di risoluzione dovrebbe essere alimentato dalle banche ex ante; in alternativa sarebbe possibile ripartire i costi insorti sul settore bancario ex post. Entrambe le varianti comporterebbero costi significativi per le banche. Data la forte concentrazione del mercato bancario svizzero, la sua implementazione rappresenta una sfida. Tuttavia, è un elemento obbligatorio al fine di ridurre i rischi e i falsi incentivi citati. Così facendo si contrasta l’incentivo per cui in presenza di una TPO diminuiscono la qualità del piano di risoluzione e le probabilità stesse di effettuare una risoluzione. Il fondo garantisce, inoltre, che sia anzitutto il settore bancario a dare un contributo finanziario, prima di poter ricorrere a una TPO, con i relativi rischi per i contribuenti. Affinché possa produrre gli effetti auspicati in caso di crisi, il fondo di risoluzione deve disporre di risorse sufficienti. Ipotizzando quindi che, analogamente a quanto previsto nell’UE, il fondo sia dotato di risorse pari all’1 per cento dei depositi garantiti, il volume risultante del fondo sarebbe di circa 5 miliardi di franchi. Considerate le dimensioni delle SIB in Svizzera, questo importo è decisamente troppo basso e occorrerebbe prevedere contributi maggiori da parte delle banche rispetto a quelli previsti nell’UE.

Occorre altresì chiarire che, prima dell’applicazione di una TPO, gli azionisti e i creditori della banca interessata devono farsi carico delle perdite. In particolare, come condizione preliminare per una TPO, sono previsti l’azzeramento del capitale azionario, degli strumenti AT1 e degli strumenti di «bail-in». Va considerato che, ad oggi, le banche senza rilevanza sistemica non hanno alcun obbligo di emettere strumenti di «bail-in». Il postulato 25.4184 non limita il campo di applicazione di un’ipotetica TPO alle SIB. L’introduzione di una TPO anche per le banche senza rilevanza sistemica comporterebbe misure drastiche per queste ultime (p. es., come requisito, la necessità di prepararsi a una crisi e di emettere strumenti di «bail-in»). In tale contesto si porrebbe inoltre la questione se introdurre un PLB anche per altre banche. In caso di applicazione di una TPO, la Confederazione dovrebbe poi poter ripartire gli eventuali costi su ulteriori creditori della banca o sul restante sistema finanziario.

Sul piano giuridico si pone la questione della costituzionalità di una TPO da parte della Confederazione. Quanto più è limitata la durata temporale di una TPO e quanto più