Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo
Svizzera (v. n. 4.1 in merito all’art. 3c cpv. 2 AP-LBCR). L’obbligo di diligenza per i garanti dell’irreprensibilità prevede che questi abbiano familiarità con il diritto prudenziale svizzero (v. n. 4.1 in merito all’art. 5b AP-LBCR). Il Consiglio federale assicura in tal modo che vi sia una maggiore assunzione di responsabilità nei confronti dell’economia svizzera tanto a livello individuale, quanto a livello collettivo da parte dell’organo preposto all’alta direzione.
Postulato Rieder 25.4184
Nel numero 1.2.4 viene ripresa la richiesta oggetto del postulato 25.4184.
1.4.2 Altre considerazioni
Raccomandazione n. 1 della CPI
La considerazione delle interdipendenze internazionali di cui alla raccomandazione n. 1 della CPI è attuata in analogia alle mozioni 24.4525 e 24.4529 della CPI negli articoli 7, 9 e 10 AP-LBCR. L’analisi più strategica dell’ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF è considerata nel riveduto articolo 52 AP-LBCR (v. n. 4.1).
Raccomandazione n. 3 della CPI
La raccomandazione n. 3 della CPI relativa all’articolo 22 capoverso 2 LFINMA rientra nell’ambito della misura 5 del Consiglio federale ed è stata pertanto attuata all’articolo 22 AP-LFINMA.
Raccomandazione n. 5 della CPI
La raccomandazione n. 5 della CPI relativa alla limitazione dei rimedi giuridici e all’abbreviazione delle procedure di ricorso contro le decisioni prudenziali della FINMA è collegata alla misura 9 del Consiglio federale. Al numero 1.2.2 è esposto nel dettaglio per quali motivi si è perseguita l’opzione della modifica del regime dell’effetto sospensivo.
Raccomandazione n. 8 della CPI
La raccomandazione n. 8 della CPI auspica un migliore coordinamento della collaborazione e dello scambio di informazioni tra la FINMA e l’ASR. In risposta a tale raccomandazione, il 10 dicembre 2025 le due autorità hanno firmato un Memorandum of Understanding99.
Raccomandazione n. 9 della CPI
Con la raccomandazione n. 9 della CPI, il Consiglio federale è invitato a verificare quali misure concertate a livello internazionale ed efficaci possono essere adottate nel caso di una corsa agli sportelli («bank run») digitale. Data la stretta correlazione tematica,
99 Memorandum of Understanding tra l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA del
10 dicembre 2025, consultabile all’indirizzo: www.rab-asr.ch > Sorveglianza > Collaborazione con la FINMA e www.finma.ch > Applicazione > Assistenza amministrativa > Collaborazione con le autorità svizzere.