Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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l’enfasi è posta su una misura di crisi di ultima ratio, tanto maggiore potrebbe essere il margine di manovra per un’impostazione della TPO conforme alla Costituzione.

Il postulato 25.4184 chiede inoltre di collegare alla TPO meccanismi di responsabilità sia civile che penale. Il diritto vigente prevede già un quadro completo in tal senso. Infatti il diritto civile sancisce la responsabilità degli organi (art. 717 e 754 CO), laddove gli azionisti godono del diritto di agire in giudizio a favore della società, al di fuori di una procedura fallimentare nei confronti della stessa (art. 756 CO), mentre nel diritto penale i comportamenti in questione sono trattati in particolare dall’articolo 158 (amministrazione infedele) del Codice penale (CP)93, dagli articoli 163–165 CP (crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti) e dall’articolo 166 CP (omissione della contabilità). Il presente progetto di legge prevede inoltre misure mirate per rafforzare la conduzione dell’impresa. Tra queste figurano l’introduzione di un regime di responsabilità e di meccanismi di riduzione, perdita e restituzione delle retribuzioni (malus e «clawback»), che vanno oltre gli organi delle banche, nonché sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli istituti. Essendo associato a comportamenti scorretti, l’avvio di queste misure rappresenta un forte incentivo e ha un importante effetto preventivo. Per contro, una TPO in quanto misura di ultima ratio non costituirebbe alcun incentivo e sarebbe pertanto un punto di riferimento inadeguato per eventuali meccanismi di responsabilità.

Riassumendo, anche il Consiglio federale è del parere che la TPO non sia uno strumento di risoluzione e che quindi non possa contribuire al buon esito delle liquidazioni. Al contrario, la ritiene un’evidente misura di ultima ratio, da introdurre qualora la risoluzione non sia possibile o abbia avuto un esito negativo. Considerati i grandi rischi e i falsi incentivi, la TPO dovrebbe essere corredata di diverse misure drastiche, tra cui, in particolare, un fondo di risoluzione finanziato dalle banche. Il Consiglio federale aveva respinto l’introduzione di una TPO e di un fondo di risoluzione nel proprio rapporto sulla stabilità delle banche e giunge alla medesima conclusione nell’ambito dell’ulteriore valutazione scaturita dal postulato 25.4184. Questa alternativa non ha pertanto avuto seguito.

1.2.5 Protezione dei depositanti

Nel rapporto sulla stabilità delle banche sono state verificate e valutate le seguenti misure alternative94. L’aiuto statale per la garanzia dei depositi è stato respinto, poiché sarebbe di entità eccessiva e non in linea con l’obiettivo TBTF. Anche l’innalzamento dell’importo massimo individuale è stato respinto, dal momento che crea falsi incentivi, e un limite più elevato, come ad esempio negli Stati Uniti, non sarebbe tranquillizzante in caso di crisi.

93 RS 311.0

94 FF 2024 1023 pagg. 168–169