Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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sorvegliare il governo d’impresa delle banche e, se necessario, intervenire per
correggerlo.
UE
L’Autorità bancaria europea (ABE) ha emanato direttive vincolanti in materia di governance interna126, che in linea di principio si applicano a tutti gli istituti assoggettati alla direttiva europea sui requisiti patrimoniali127. A seguito della crisi finanziaria del 2007–2008 l’UE ha riconosciuto che un governo d’impresa ben chiaro è fondamentale per il successo degli istituti, per un comportamento corretto delle singole persone e per il buon funzionamento del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, sottolinea l’importanza di competenze chiare per gli organi direttivi, della loro sorveglianza e dell’esistenza di una cultura del rischio.
Regno Unito
In un documento applicabile agli istituti soggetti alla sua vigilanza, la PRA riporta le responsabilità dell’organo preposto all’alta direzione, che ritiene particolarmente rilevanti in relazione al governo d’impresa128. L’organo preposto all’alta direzione è tra l’altro responsabile della cultura della consapevolezza del rischio e di un comportamento etico in tutta l’azienda. La PRA sottolinea l’importanza del «tone from the top» in relazione alla cultura aziendale.
Stati Uniti
Negli Stati Uniti il buon governo d’impresa delle banche è incentrato sull’interazione tra prescrizioni legali, standard prudenziali e prassi di mercato consolidate. In particolare, i principi fondamentali sono quelli del «Sarbanes-Oxley Act» e del «Dodd-Frank Act», che stabiliscono requisiti più stringenti in materia di trasparenza, controlli, sistemi di retribuzione e sorveglianza dei rischi. A titolo complementare, le autorità di vigilanza, come la «Federal Reserve», l’«Office of the Comptroller of the Currency» (OCC) e la «Federal Deposit Insurance Corporation» (FDIC), precisano le aspettative concernenti le strutture di governance delle banche. L’accento è posto sull’indipendenza e sulle qualifiche tecniche del consiglio di amministrazione, con funzioni di vigilanza definite in modo chiaro, sulla separazione efficiente tra direzione strategica e direzione generale operativa nonché su una gestione del rischio completa, con una definizione chiara della propensione al rischio e funzioni di controllo indipendenti. Sono inoltre previsti obblighi di pubblicazione trasparenti, solidi sistemi di controllo interni e modelli retributivi che non promuovano un’eccessiva tolleranza del rischio. Nel complesso, la normativa
126 Comunicato stampa dell’EBA, EBA publishes its final Guidelines on internal governance, 2 luglio 2021, consultabile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-final-guidelines-internal-governance.
127 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, GU L 176 pag. 338 del 27.6.2013.
128 Bank of England, Corporate governance: Board responsibilities, Supervisory Statement 5/16, 31 marzo 2016, consultabile all’indirizzo: https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2016/corporate-governance-board-responsibilities-ss.