Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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autorità di vigilanza possono adottare misure più incisive, come in particolare limitare il pagamento di bonus ai dirigenti143.

Swiss finish

Non si crea alcun «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

2.2.2 Strumenti di vigilanza

Principi internazionali

I principi fondamentali144 1 e 11 del BCBS prevedono che le autorità di vigilanza dispongano di processi trasparenti e coerenti e che siano in grado di adottare rapidamente misure correttive per ripristinare la situazione conforme. Il principio 11 sottolinea anche che le autorità di vigilanza devono poter imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione, in particolare sanzioni finanziarie.

L’Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari («International Organization of Securities Commissions», IOSCO) precisa nel suo principio 4145 che l’autorità di regolamentazione, nell’esercizio dei suoi poteri, deve adottare processi coerenti, comprensibili e trasparenti per il pubblico, giusti ed equi. In tale quadro, la pubblicazione di decisioni finali risponde a tali esigenze garantendo la parità di trattamento degli assoggettati alla vigilanza. I principi 3 e 11 stabiliscono inoltre che l’autorità di regolamentazione deve disporre di poteri adeguati per esercitare le sue funzioni di «enforcement», in particolare di un potere di sanzione amministrativa che le consenta di imporre una serie di misure efficaci e proporzionate in caso di inadempienza e di richiedere tutti i documenti, i registri o le informazioni utili per le sue indagini.

Il Gruppo d’azione finanziaria146 (GAFI) non prevede espressamente un obbligo di pubblicazione sistematica delle decisioni né un quadro normativo per gli accordi amichevoli o le penalità di mora. Per contro, la sua raccomandazione 35 stabilisce che le autorità competenti possano infliggere una serie di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi incluse multe amministrative nei confronti di persone giuridiche e fisiche. La raccomandazione 27 prevede che le autorità di vigilanza abbiano il potere di controllare e assicurare la conformità, obbligando gli istituti finanziari a cooperare appieno e a fornire ogni informazione necessaria, sotto comminatoria di sanzioni. Sebbene le penalità di mora non siano menzionate espressamente, il requisito di

143 www.law.cornell.edu > Get the Law > C.F.R. > Title 12 > Chapter XVII > Subchapter A > Part 704 > § 704.4 Prompt corrective action > § 704.4 (k) (iii) (A) (1).

144 www.bis.org >financial stability institute>Publication >Core principles for effective banking supervision.

145 www.iosco.org >About>Assessement Committee>Capacity Building for Self-Assessments > IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation and the IOSCO Assessment Methodology > IOSCO Assessment Methodology.

146 https://fatf-gafi.org>Accueil>Publications>Les Recommandations du GAFI.