Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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particolare il modello e la strategia imprenditoriale, la governance, il capitale e la liquidità. Un intervento può basarsi anche sugli indicatori fondamentali di rischio («key risk indicators», KRI), ossia sui cambiamenti sostanziali o sulle anomalie rilevati durante il monitoraggio degli indicatori utilizzati nello SREP. Oltre che su questi criteri essenzialmente quantitativi, un intervento può basarsi anche su criteri più qualitativi, ovvero su altri cambiamenti significativi (p. es. un rischio operativo rilevante)133. Se i criteri di intervento sono soddisfatti, l’autorità deve chiarire la situazione e decidere se applicare o meno le misure di intervento precoce, documentando la propria scelta134. L’autorità ha a disposizione vaste misure di intervento: può in particolare ordinare che vengano attuate le misure previste nel piano di stabilizzazione (denominato «piano di risanamento» nell’UE), convocare un’assemblea generale, richiedere cambiamenti nella strategia aziendale dell’ente, richiedere la rimozione o la sostituzione di uno o più membri dell’organo di amministrazione (art. 27 par. 1 lett. a, c, d ed f BRRD). La normativa europea in materia di vigilanza e di intervento precoce comporta tuttavia alcune ridondanze, poiché alcune misure simili figurano in diverse leggi con criteri di applicazione diversi (p. es. art. 27 par. 1 BRRD, art. 104 par. 1 CRD e art. 16 par. 2 SSMR135). Di fatto, parallelamente alla norma relativa all’intervento precoce (art. 27 BRRD), le autorità di vigilanza possono intervenire nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza sulla base di criteri quantitativi e qualitativi (art. 102 par. 1 CRD e art. 16 par. 1 SSMR) con un ampio ventaglio di misure. Ad esempio, possono esigere che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi, che applichino una politica di accantonamenti specifica alle voci dell’attivo o che limitino le attività (art. 16 par. 2 lett. a, d ed e SSMR). Sono in corso alcuni progetti per chiarire gli strumenti a disposizione, ridurre i doppioni136 e semplificare la regolamentazione (p. es. vigilanza maggiormente fondata sui rischi e la riforma dello SREP)137. In tale quadro, nel 2026 sono stati modificati l’articolo 104 CRD e l’articolo 27 BRRD, al fine di precisare i diversi criteri di intervento
133 www.eba.europa.eu > Sites > Document library > Publications > Reports > 2021 > Report on the application of early intervention measures in the European Union in accordance with articles 27-29 of the BRRD, page 9.
134 www.eba.europa.eu > Sites > Document library > Publications > Reports > 2021 > Report on the application of early intervention measures in the European Union in accordance with articles 27-29 of the BRRD, page 11. www.bis.org > About > Financial Stability Institute > Publications > FSI Insights No 6, 03.04.2018, p. 34-36.
135 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
136 www.eba.europa.eu > Sites > Document library > Publications > Reports > 2021 > Report on the application of early intervention measures in the European Union in accordance with articles 27-29 of the BRRD, page 30.
137 www.ecb.europa.eu > Press > Publication > 2025 > Simplification of the European prudential regulatory, supervisory and reporting framework for banks.