Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo
statunitense punta a garantire la stabilità del sistema finanziario attraverso un governo d’impresa responsabile, una sorveglianza dei rischi efficace e responsabilità chiare.
Swiss finish
Non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.
2.2 Vigilanza
2.2.1 Intervento precoce
Principi internazionali
Nel marzo 2018 il BCBS ha pubblicato un quadro di riferimento per l’intervento precoce129 fondato sulla capacità delle autorità di vigilanza di individuare le debolezze prima che diventino irreparabili sulla base di un’analisi prospettica dei rischi che integra nelle valutazioni elementi sia quantitativi (p. es. il modello «Statistical CAMELS Off-site Rating») che qualitativi (p. es. analisi del modello di attività, delle strutture di governance e della gestione dei rischi). Gli indicatori comprendono in genere le variazioni del capitale prudenziale, i livelli di liquidità, i risultati degli stress test, le debolezze nella gestione dei rischi e nella governance nonché gli indicatori di mercato. Uno degli elementi essenziali di tale strumento è un quadro chiaro su cui potersi basare per valutare quando debbano essere intraprese azioni. Il momento dell’intervento e le misure possibili variano tra autorità di vigilanza. Spesso, più la situazione di un istituto si degrada, più incisive sono le misure che le autorità di vigilanza possono adottare130.
UE
L’UE dispone dell’articolo 27 della direttiva BRRD in materia di misure di intervento precoce. L’articolo 27 BRRD disciplina in particolare i casi in cui i requisiti regolamentari sono violati o rischiano di essere violati nel prossimo futuro. L’Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato un rapporto sui criteri di intervento131, nonché orientamenti concernenti l’applicazione dell’articolo 27 BRRD132. In virtù di tale disposizione, un intervento può basarsi sia su criteri quantitativi che qualitativi. I criteri quantitativi riguardano principalmente il punteggio della banca, ossia un punteggio da 1 a 4 attribuito sulla base del processo di revisione e valutazione prudenziale («supervisory review and evaluation process», SREP). Il punteggio SREP analizza in
129 www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking supervision > Publications >Framework for early supervisory intervention.
130 www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking supervision > Publications > Framework for early supervisory intervention, p. 5-15.
131 www.eba.europa.eu > Activities > Single Rulebook > Recovery > Guidelines > Final report Guidelines on triggers for use of early intervention measures pursuant to article 27(4) of Directive 2014/59/EU.
132 www.eba.europa.eu > Sites > Document library > Publications > Reports > 2021 > Report on the application of early intervention measures in the European Union in accordance with articles 27-29 of the BRRD.