Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Gran parte delle misure, tra cui tutte le misure fondamentali, comporta adeguamenti a livello di legge7 che saranno trattati nel presente progetto, salvo due eccezioni. Tali eccezioni riguardano la copertura delle partecipazioni estere con fondi propri della casa madre di banche di rilevanza sistemica e l’introduzione di un «public liquidity backstop» (PLB) (misure 15 e 29, rispettivamente, del rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche [di seguito «rapporto sulla stabilità delle banche»]), per le quali il Consiglio federale ha già licenziato i relativi messaggi all’attenzione del Parlamento8.
Sono inoltre previste misure che possono essere attuate direttamente a livello di ordinanza, senza alcun adeguamento legislativo. Per quanto concerne il trattamento prudenziale di determinate posizioni di bilancio nell’ambito dei fondi propri (misura 18 del rapporto sulla stabilità delle banche) nonché i requisiti per la fornitura di informazioni nell’ambito della liquidità (misura 25 del rapporto sulla stabilità delle banche), il 22 aprile 2026 il Consiglio federale ha già approvato una modifica dell’ordinanza del 1° giugno 20129 sui fondi propri (OFoP) e dell’ordinanza del 30 novembre 201210 sulla liquidità (OLiq) ponendo in vigore entrambe le ordinanze al 1° gennaio 202711.
Inoltre, parallelamente al presente progetto, vengono poste in consultazione per l’attuazione a livello di ordinanza anche le esigenze che le banche devono soddisfare nei confronti del prestatore di ultima istanza nell’ambito della preparazione di garanzie per l’ottenimento di liquidità («lender of last resort, LoLR; misura 28 del rapporto sulla stabilità delle banche). Tale misura è strettamente collegata al presente progetto.
L’elaborazione dei progetti a livello di legge e di ordinanza è avvenuta in linea con i parametri di riferimento del Consiglio federale del 6 giugno 2025. Rispetto ai parametri, nel presente progetto vengono apportate le modifiche esposte qui di seguito: il regime di responsabilità è introdotto soltanto per le banche con un numero di collaboratori pari o superiore a 250 collaboratori anziché per tutte le banche; per quanto riguarda le società di audit, si rinuncia all’obbligo di un’approvazione annuale, mentre l’obbligo di cambiare società è esteso da 10 a 14 anni – ciò ha lo scopo di garantire che l’onere derivante da tali misure risulti proporzionato; si intende inoltre procedere a un adeguamento del sistema della protezione dei depositanti (accesso ai depositi senza interruzioni) soltanto in una fase successiva, dal momento che non costituisce un elemento della regolamentazione TBTF in senso stretto; infine, il nuovo articolo concernente gli affari di grande portata sarà introdotto in aggiunta all’articolo già
7www.efd.admin.ch > Piazza finanziaria > Too Big To Fail > Panoramica > Schede informative > Parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge sulle banche.
8FF 2023 2165; FF 2026 1177; www.efd.admin.ch > Piazza finanziaria > Too Big To Fail > Panoramica.
9 RS 952.03
10 RS 952.06
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