Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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determinata dimensione, che prevede anche standard minimi. In futuro, anche per le banche svizzere devono essere introdotte a livello di legge regole generali vincolanti per ridurre i rischi ed evitare falsi incentivi nell’ambito delle retribuzioni, come prevedono gli standard internazionali e come avviene all’estero.

Queste regole devono puntare allo sviluppo positivo sostenibile e di lungo periodo di un istituto e contrastare l’assunzione di rischi che potrebbero compromettere tale sviluppo. L’obiettivo della misura è far sì che le banche interessate implementino il sistema di retribuzione in modo più mirato, al fine di gestire adeguatamente i rischi. La priorità deve essere il successo a lungo termine e non gli utili di breve periodo, i quali possono senz’altro tradursi in retribuzioni variabili elevate, ma spesso comportano rischi significativi che ostacolano il successo di lungo periodo. Al tempo stesso, la FINMA deve godere di una facoltà di intervento più chiara e incisiva.

Questi principi di carattere generale devono essere introdotti per tutte le banche. Requisiti concreti, come il differimento di retribuzioni variabili e clausole di restituzione («clawback»), devono invece essere applicabili soltanto alle SIB e più precisamente soltanto ai garanti dell’irreprensibilità e alle persone con una retribuzione complessiva elevata. Sono infatti in particolare queste persone a essere responsabili della gestione dei rischi, del rispetto delle prescrizioni prudenziali e dell’assunzione di rischi.

Requisiti generali in materia di governo d’impresa19

Rispetto alle più recenti leggi sui mercati finanziari (in particolare la legge federale del 15 giugno 201820 sugli istituti finanziari [LIsFi]), nelle condizioni di autorizzazione la LBCR definisce requisiti meno concreti in materia di governo d’impresa. Così, rispetto alla LIsFi, l’attuale LBCR non prevede alcun requisito esplicito nei confronti di una banca circa la definizione di regole adeguate di conduzione dell’impresa (art. 9 cpv. 1 LIsFi) oppure circa l’identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi e l’istituzione di efficaci controlli interni (art. 9 cpv. 2 LIsFi). Per quanto concerne la precisazione e l’innalzamento del carattere giuridicamente vincolante dei requisiti in materia di governo d’impresa, le attuali disposizioni dell’ordinanza del 30 aprile 201421 sulle banche e le casse di risparmio (OBCR; cfr. p. es. art. 12 OBCR), come pure quelle della circolare FINMA in materia di corporate governance, gestione del rischio e controlli interni presso le banche (2017/01)22, devono essere elevate a livello di legge e modernizzate con prudenza (art. 3 segg. AP-LBCR), rafforzando così le basi giuridiche in materia di governo d’impresa e la rispettiva vigilanza. Questo permetterebbe di tenere conto anche del fatto che le banche, contestualmente alla

19 FF 2024 1023 pag. 240 segg.

20 RS 954.1

21 RS 952.02

22 www.finma.ch > Documentazione > Circolari > 2017/1 Circolare FINMA Corporate Governance – banche, Corporate governance, gestione del rischio e controlli interni presso le banche, ultima modifica 4.11.2020.