Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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favorisce un governo d’impresa responsabile. La priorità di questa misura non sta in un’eventuale sanzione, ma nella prevenzione. Considerato il suo peso nell’ambito della cultura del rischio e della responsabilità di una banca, si tratta di una misura fondamentale per rafforzare la stabilità delle banche.

L’esatta attribuzione delle responsabilità dovrebbe permettere di identificare in modo più semplice e giuridicamente più sicuro, rispetto a oggi, i responsabili di una violazione degli obblighi, che potrebbero quindi essere sanzionati dalla banca o dall’autorità di vigilanza. Il che, a sua volta, dovrebbe essere un forte incentivo per i responsabili a migliorare la gestione del rischio ed evitare violazioni degli obblighi nel loro ambito di responsabilità.

Nel caso delle banche più piccole con un modello di attività semplice e una struttura organizzativa chiara, l’attribuzione delle responsabilità è di più facile realizzazione. Pertanto, il regime di responsabilità deve essere introdotto soltanto per le banche con una struttura organizzativa complessa; saranno considerate tali le banche con un numero di collaboratori pari o superiore a 250 equivalenti a tempo pieno.

L’attuale LBCR non contiene disposizioni sul comportamento delle persone tenute a garantire un’attività irreprensibile (di seguito «garanti dell’irreprensibilità»). L’obbligo di diligenza di nuova introduzione specifica che i garanti dell’irreprensibilità devono provvedere al rispetto del diritto vigente e delle prescrizioni interne.

Retribuzioni15

Per quanto concerne le retribuzioni, il caso Credit Suisse ha messo in luce una discrepanza tra successo economico e politica di retribuzione. Tra il 2010 e il 2022, ai premi di prestazione, pari a 39,8 miliardi di franchi, facevano da contraltare perdite complessive per un totale di 33,7 miliardi di franchi16. È altrettanto vero che la FINMA è riuscita a influire con un discreto successo sull’entità delle retribuzioni. In Svizzera, tuttavia, non esistono ancora disposizioni a livello di legge o di ordinanza che disciplinino nello specifico l’elaborazione dei sistemi di retribuzione e quindi le possibilità di intervento della FINMA. Soltanto se a una SIB o alla sua società madre è accordato un aiuto statale con fondi della Confederazione, il Consiglio federale è tenuto a ordinare misure concernenti le retribuzioni (art. 10a LBCR). Requisiti generali sui sistemi di retribuzione dei fornitori di servizi finanziari sono altresì previsti dall’articolo 25 lettera e dell’ordinanza del 6 novembre 201917 sui servizi finanziari (OSerFi). Inoltre, la FINMA ha emesso una circolare sui sistemi di remunerazione (2010/01)18 rivolta alle banche e agli altri titolari di un’autorizzazione, a partire da una

15 FF 2024 1023 pag. 260 segg.

16 FF 2025 515 pag. 113

17 RS 950.11

18 www.finma.ch > Documentazione > Circolari > 2010/01 Circolare FINMA Sistemi di remunerazione, Standard minimi per i sistemi di remunerazione negli istituti finanziari, ultima modifica 22.9.2016.