Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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concomitanza delle autorizzazioni prevista dalla LIsFi, prevalgono su tutti gli altri istituti finanziari (art. 6 cpv. 1 LIsFi), anche sotto il profilo dei requisiti di legge.

1.1.2 Vigilanza

Secondo l’articolo 4 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari23 (LFINMA), la vigilanza della FINMA si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest’ultima di affrontare le sfide future.

Dal rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche24 e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta del 17 dicembre 2024 sulla gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse25 è emerso che la vigilanza della FINMA doveva essere rafforzata a livello di legge. Le misure proposte di seguito mirano quindi al rafforzamento della FINMA in diversi ambiti.

Intervento precoce

Al fine di evitare, per quanto possibile, che una banca precipiti in una situazione di crisi o che gli interessi dei clienti siano in altro modo minacciati, la FINMA dovrebbe poter intervenire con misure preventive a uno stadio precoce26. Ciò è stato messo in luce in particolare dalla crisi di Credit Suisse, ma può riguardare tutte le banche. La FINMA dispone attualmente di alcuni strumenti specifici di intervento precoce27. Questi devono essere precisati in riferimento alle misure che la FINMA potrà adottare nelle diverse situazioni, ad esempio per evitare il rischio d’insolvenza28. È infatti risultato evidente che l’efficacia dell’intervento precoce dipende dal momento opportuno della sua adozione. L’analisi ha anche rilevato che la concessione dell’effetto sospensivo nell’ambito di un ricorso può ritardare in misura significativa l’attuazione delle misure29 o compromettere il raggiungimento dei loro obiettivi.

Di conseguenza, si intende migliorare il sistema attuale chiarendo i criteri di intervento in funzione delle diverse situazioni e precisando le misure a disposizione della FINMA30. Ciò riguarda le competenze della FINMA volte a ristabilire l’organizzazione

23 RS 956.1

24 FF 2024 1023

25 FF 2025 515

26 FF 2024 1023, pag. 184 segg.

27 FF 2024 1023, pag. 177 segg..

28 FF 2025 515, pag. 527 segg.

29 FF 2025 515, pag. 526 segg.

30 FF 2025 515, pag. 526