Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/5: Modifica della legge sull’IVA (LIVA) e della legge sulle tasse di bollo (LTB) (Rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 11 pagine
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Grazie alla nuova disposizione della LTB, le imprese in fase di risanamento beneficeranno di una riduzione dell’onere sia amministrativo che finanziario. I risparmi ammontano a 10 milioni di franchi all’anno.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La competenza della Confederazione di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto discende dall’articolo 130 della Costituzione federale (Cost.); la competenza di riscuotere la tassa di bollo deriva dall’articolo 132 capoverso 2 Cost.
Per quanto attiene all’imposta sul valore aggiunto, la normativa proposta tiene conto del principio dell’uguaglianza giuridica sancito all’articolo 8 Cost. in quanto si garantisce parità di trattamento fiscale in situazioni analoghe. Nel quadro della tassa di bollo, le nuove disposizioni si traducono in una riduzione dell’onere amministrativo delle imprese che versano in condizioni finanziarie difficili.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192315 conchiuso tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, la LTB si applica anche nel Principato del Liechtenstein. Con il Trattato del 28 ottobre 199416 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’IVA nel Principato del Liechtenstein, quest’ultimo, che forma con la Svizzera un unico territorio doganale e un unico territorio ai fini dell’IVA, recepisce per il proprio territorio la legislazione in materia di IVA vigente in Svizzera. Conformemente a detto Trattato, il Principato del Liechtenstein deve recepire la modifica della LIVA nella propria legislazione in materia.