Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/5: Modifica della legge sull’IVA (LIVA) e della legge sulle tasse di bollo (LTB) (Rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 11 pagine
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3.2 Modifica della LTB
Sostituzione di un’espressione
In tutta la legge «trimestre» è sostituito con «trimestre civile».
Articolo 6 capoverso 1 lettera k
La legge prevede di estendere l’eccezione per i risanamenti eliminando il limite di 10 milioni di franchi. Le imprese in fase di risanamento non dovranno più pagare la tassa d’emissione purché si tratti di un risanamento aperto o tacito e le perdite
esistenti siano eliminate. Sono fatti salvi i casi di elusione della tassa (ad es.
ammortamenti palesemente eccessivi allo scopo di generare perdite o costituzione con un capitale evidentemente ridotto per effettuare in seguito versamenti suppletivi nel quadro del risanamento).
Articolo 7 capoverso 1 lettere a e c
I buoni di partecipazione di banche cooperative figurano ora alla lettera c e non più alla lettera a. In tal modo, il credito fiscale su tali diritti di partecipazione sorge all’atto dell’emissione o dell’aumento.
Articolo 11
I buoni di partecipazione di banche cooperative vengono aggiunti alla lettera a, in modo che la tassa su tali diritti di partecipazione sia esigibile 30 giorni dopo la chiusura dell’esercizio.
Tutti gli altri casi sono disciplinati conformemente alla lettera b, secondo cui la tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre civile nel corso del quale è sorto il credito fiscale.
Articolo 12
Questo articolo è abrogato senza sostituzione. Estendendo l’eccezione per i risanamenti, non sarà più necessario presentare un’istanza di condono della tassa.
Articolo 46 capoverso 1 lettera b
Visto che non è più previsto il condono del credito fiscale, il termine «condono» è eliminato.
Articolo 53a
Secondo questa disposizione transitoria, ai crediti fiscali sorti prima dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.