Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/5: Modifica della legge sull’IVA (LIVA) e della legge sulle tasse di bollo (LTB) (Rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 11 pagine
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La nuova normativa proposta abroga la fattispecie del condono della tassa di bollo d’emissione in caso di risanamento aperto o tacito concesso a motivo di conseguenze «particolarmente gravose» e, al contempo, estende l’eccezione prevista per i casi di risanamento grazie all’eliminazione del limite di 10 milioni di franchi. Le imprese da risanare potranno così essere esentate d’ufficio e in modo semplificato dalla tassa d’emissione, purché si tratti di un risanamento aperto o tacito e le perdite esistenti siano eliminate. Se queste condizioni sono adempiute, l’esenzione dalla tassa d’emissione non comporterà alcun onere amministrativo né costi supplementari.
Oltre alle modifiche succitate, il progetto prevede la correzione di alcune incongruenze nella versione attuale della LTB. Si tratta dell’articolo 7 capoverso 1 lettere a e c e dell’articolo 11 LTB.
L’articolo 7 LTB determina il momento della nascita del credito fiscale relativo alla tassa d’emissione sui diversi diritti di partecipazione. Per quanto riguarda i buoni di partecipazione di banche cooperative, il credito fiscale sorgeva finora con l’iscrizione nel registro di commercio della costituzione o dell’aumento dei diritti di partecipazione. Tuttavia, né l’ordinanza del 17 ottobre 200710 sul registro di commercio, né il codice delle obbligazioni11, né la legge dell’8 novembre 193412 sulle banche prevedono un obbligo di iscrivere nel registro di commercio la costituzione o l’aumento di tali diritti. Per questo motivo, il credito fiscale deve sorgere all’atto della costituzione o dell’aumento, analogamente alle quote sociali di società cooperative. Ciò corrisponde peraltro all’attuale prassi.
Anche l’articolo 11, che disciplina l’esigibilità della tassa, necessita un adeguamento per quanto concerne i buoni di partecipazione di banche cooperative. Su tali diritti la tassa non sarà più esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale bensì, come per le quote in società cooperative, 30 giorni dopo la chiusura dell’esercizio. Inoltre, anche i versamenti suppletivi (art. 5 cpv. 2 lett. a LTB) e il trasferimento della maggioranza delle azioni e delle quote sociali a una società o cooperativa svizzera mantello (art. 5 cpv. 2 lett. b LTB) saranno esigibili 30 giorni dopo la fine del trimestre civile nel corso del quale è sorto il credito fiscale, come nel caso della costituzione o dell’aumento dei diritti di partecipazione conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LTB. Non sarebbe infatti coerente se l’esigibilità della tassa sopraggiungesse prima nel caso delle fattispecie sussidiarie che in quello della fattispecie principale. Ciò corrisponde peraltro all’attuale prassi.
L’articolo 53a LTB disciplina il diritto transitorio.
10 RS 221.411
11 RS 220
12 RS 952.0