Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/5: Modifica della legge sull’IVA (LIVA) e della legge sulle tasse di bollo (LTB) (Rafforzare la competitività dell’economia svizzera) · 11 pagine
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deciso di migliorare le condizioni quadro generali per tutte le imprese e focalizzarsi maggiormente sull’allentamento dei requisiti normativi.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Normativa proposta
2.1.1 LIVA
Dal 1° gennaio 2025, le imprese la cui cifra d’affari annua non supera 5 005 000 franchi possono chiedere di applicare un rendiconto annuale invece che trimestrale. Il rendiconto annuale deve essere accessibile alla maggior parte dei contribuenti, ma limitato alle PMI. Attraverso questa modifica, tutte le imprese potranno beneficiare della semplificazione amministrativa allestendo il rendiconto soltanto una volta all’anno e non ogni trimestre, indipendentemente dalla cifra d’affari. Di questa possibilità beneficerebbero ora circa 25 000 imprese che conseguono cifre d’affari cospicue. Le imprese la cui cifra d’affari si avvicina alla soglia di 5 005 000 franchi non dovrebbero più verificare ogni anno se la superano o meno. L’efficienza del rendiconto verrebbe così migliorata per tutte le aziende, comprese quelle che realizzano cifre d’affari importanti. Nel 2025, circa 4200 imprese hanno dichiarato prestazioni imponibili per un valore compreso fra 4,5 e 5,5 milioni di franchi. Le prime esperienze fatte con il rendiconto annuale dell’IVA indicano che circa 4200 contribuenti vi hanno fatto ricorso nel 2025 e altri 2400 hanno chiesto di poterlo applicare a partire dal 2026 (stato: 01.06.2026).
2.1.2 LTB
Il risanamento di un’impresa può, a seconda delle misure scelte (ad es. aumento o riduzione di capitale, versamenti suppletivi), comportare la riscossione di una tassa di bollo d’emissione. Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera k LTB, la tassa non è riscossa se le perdite esistenti sono eliminate e le prestazioni complessive dei soci ammontano a 10 milioni di franchi al massimo (franchigia in caso di risanamento).
È possibile condonare la tassa d’emissione sull’importo che supera tale franchigia se la riscossione dovesse avere conseguenze particolarmente gravose ai sensi dell’articolo 12 LTB e le altre condizioni citate alla cifra 3.3.3 della circolare n. 32a dell’AFC «Risanamento di società di capitali e di società cooperative» del 20 gennaio 2025 sono soddisfatte. A tal fine deve essere inoltrata una richiesta di condono motivata all’AFC con la dichiarazione degli elementi imponibili.
La stesura di tale richiesta e la dichiarazione degli elementi imponibili ai fini della tassa d’emissione rappresentano un onere amministrativo importante per le imprese che si trovano in una situazione finanziaria difficile. Questi compiti sono spesso delegati a consulenti fiscali, cosa che aumenta ulteriormente i costi a carico dell’impresa da risanare.