Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

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bilancio per coprire i deflussi di liquidità e/o ottenere liquidità anche quando l’accesso al mercato finanziario non è più agevolmente disponibile. Ciò è particolarmente importante quando la banca dispone perlopiù di garanzie costituite da valori patrimoniali che sui mercati privati non possono essere liquidati o possono essere liquidati soltanto subendo perdite ingenti. Viene così rafforzata la seconda linea di difesa della liquidità di carattere preventivo, e conseguita una maggiore resilienza delle banche rispetto ai rischi di liquidità.

Articolo 17u Principi

Questo articolo sancisce tutti i principi pertinenti che le banche devono rispettare nella preparazione dei valori patrimoniali per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali.

Capoverso 1

Secondo l’articolo 10 OLiq, tutte le banche devono elaborare un piano d’emergenza e definire strategie e misure efficaci in caso di mancanza di liquidità. Per sostenere l’attuazione di queste misure in caso di necessità, le banche devono preparare valori patrimoniali sufficienti per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali. Ciò consente un rapido approvvigionamento di liquidità in caso di necessità e favorisce lo sfruttamento del potenziale per ottenere tale sostegno.

Capoverso 2

Per adempiere i propri compiti, la BNS può stabilire molteplici relazioni con operatori del mercato finanziario (art. 9 LBN). Nel mandato della BNS rientra anche il sostegno di liquidità alle banche a fronte di garanzie sufficienti, quale contributo alla stabilità finanziaria. I valori patrimoniali che possono essere utilizzati come garanzie per ottenere un sostegno alla liquidità dalla BNS, le riduzioni del valore dovute al rischio applicati a tali garanzie e le ulteriori condizioni si desumono dalle «Direttive della Banca nazionale svizzera (BNS) per il sostegno di liquidità» del 5 febbraio 2026, dalla relativa nota e dalle condizioni speciali per le rispettive categorie di garanzie. La BNS definisce le relative condizioni nell’adempimento dei suoi compiti legali, esercitando secondo i propri doveri il potere discrezionale conferitole dal legislatore. In tal senso essa agisce in modo indipendente, ovvero non può accettare istruzioni da terzi (art. 6 LBN).

La BNS pubblica le citate direttive e la documentazione pertinente sul proprio sito web33. Da queste condizioni generali della BNS risultano, oltre al perimetro delle garanzie ammesse, anche i preparativi di natura legale e operativa che le banche devono intraprendere per poter ottenere un sostegno alla liquidità dalla BNS.

Per preparare l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali estere sono determinanti le condizioni della rispettiva banca centrale estera. Queste comprendono, ad esempio, i valori patrimoniali computabili nonché i requisiti legali e operativi.

33 BNS, Schema di liquidità esteso (SLE), consultabile all’indirizzo: http://snb.ch/it/the-snb/mandatesgoals/financial-stability/extended-liquidity-facility.