Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità
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OLiq, aumentate di un fattore forfettario): nella variante LCR con un fattore di deflusso forfettario, le SIB avrebbero dovuto preparare un volume di beni patrimoniali accettati dalle banche centrali corrispondente a un multiplo prestabilito del deflusso netto di liquidità secondo l’indicatore LCR. Questo concetto avrebbe fatto sì che le posizioni che già oggi, secondo l’indicatore LCR, devono essere coperte tramite le HQLA con un fattore di deflusso del 100 per cento finissero per presentare un requisito di copertura superiore al 100 per cento. Ciò avrebbe determinato un «concetto LCR parallelo» non paragonabile a quello esistente. Questo aspetto avrebbe rappresentato uno svantaggio considerevole. Inoltre, la variante esposta sarebbe stata complessa e avrebbe comportato un elevato onere di implementazione. Problematiche analoghe (ad es. coperture superiori al 100 %, scarsa fondatezza dell’entità dei deflussi) si sarebbero verificate anche per la variante che si sarebbe ispirata al capitolo 4 OLiq e i cui deflussi sarebbero stati aumentati di un fattore forfettario.
Inoltre è stata ventilata la possibilità di concepire le esigenze relative alla preparazione di valori patrimoniali in modo tale da consentire l’utilizzo di queste garanzie, oltre che per ottenere liquidità da banche centrali, anche per il ricorso alla garanzia dei depositi, qualora i rispettivi fondi non fossero sufficienti per il pagamento dei depositi garantiti di una banca14. L’idea era che la BNS potesse fornire liquidità a fronte di garanzie preparate per il pagamento dei depositi garantiti. Tuttavia, poiché la situazione di partenza in questo caso (dopo il fallimento della banca) è diversa, le esigenze in merito alla preparazione di valori patrimoniali non possono coprire entrambi i casi.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
L’adozione del messaggio concernente la stabilità della piazza finanziaria svizzera è annunciata nel messaggio del 24 gennaio 202415 sul programma di legislatura 2023– 2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202416 sul programma di legislatura 2023– 2027 (art. 8 n. 47). Il progetto non ha alcuna ripercussione sulla pianificazione finanziaria immediata della Confederazione. Nel quadro del presente progetto è posto in consultazione uno dei parametri di riferimento adottati dal Consiglio federale il 6 giugno 2025 in relazione all’attuazione delle misure definite nel rapporto sulla stabilità
14 Tale esame è stato effettuato nel quadro dell’attuazione della mozione 23.3604 Migliorare la protezione degli averi di libero passaggio e del pilastro 3a, depositata dal Consigliere agli Stati Peter Hegglin, nonché in vista di possibili miglioramenti operativi nel settore della protezione dei depositanti. Cfr. i parametri di riferimento del Consiglio federale del 6 giugno 2025 per la modifica della legge sulle banche, pag. 18, consultabili all’indirizzo: https://cms.news.admin.ch/dam/it/derschweizerische-bundesrat/cYxquSiwptQM/tbtf-eckwerte-it.pdf.
15 FF 2024 525, pagg. 72, 110 e 118.
16 FF 2024 1140