Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

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di liquidità presso le singole giurisdizioni, ad esempio per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e la durata dell’apporto di liquidità, ma anche le garanzie accettate dalle banche centrali. Ciò è illustrato anche da un confronto dettagliato sulle garanzie accettate per le linee di liquidità ordinarie negli ordinamenti giuridici rilevanti (Stati Uniti, Regno Unito, UE e Canada), contenuto nel rapporto TBTF 2024 del Consiglio federale21.

Infine, oltre alle linee di liquidità ordinarie, la maggior parte delle banche centrali offre anche linee di liquidità straordinarie, il cui utilizzo viene deciso caso per caso. Si tratta perlopiù di ELA destinati a istituti finanziari in linea di principio solventi, ma temporaneamente illiquidi. L’obiettivo di tali linee di liquidità è prevenire ripercussioni gravi sul sistema finanziario. Come già accennato, la demarcazione tra linee di liquidità ordinarie e straordinarie non è sempre netta.

In Svizzera, la BNS sta lavorando all’introduzione di un nuovo dispositivo per il sostegno alla liquidità, previsto a inizio 2027, il cui fondamento è costituito dallo schema di liquidità esteso (SLE). Lo SLE avvicina il sostegno di liquidità alle operazioni standard, con l’obiettivo di ridurre l’effetto di stigmatizzazione in caso di ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali. Una caratteristica essenziale dello SLE è l’accesso semplificato al sostegno di liquidità. Le banche possono ottenere liquidità dalla BNS fino a un tetto massimo predefinito (limite) senza dover presentare una richiesta formale. In caso di fabbisogno di liquidità superiore al limite, si applica una procedura più rigorosa. Questa include la conferma della solvibilità da parte della banca, un parere al riguardo da parte della FINMA, nonché una decisione formale della Direzione generale della BNS sulla concessione della liquidità (valutazione caso per caso)22. La liquidità messa a disposizione dalla BNS nell’ambito del sostegno di liquidità deve essere coperta in ogni momento da garanzie sufficienti. La BNS accetta a titolo di garanzie: (i) crediti garantiti da ipoteca (liquidità a fronte di garanzie ipotecarie; LFGI) e (ii) un’ampia gamma di titoli (liquidità a fronte di titoli; LFT). A condizione che siano stati completati i necessari preparativi, le banche possono utilizzare una o entrambe le categorie di garanzie. Per le SIB, la BNS può accettare garanzie supplementari specifiche all’istituto ai fini del sostegno di liquidità.

La configurazione concreta delle linee di liquidità ELA nelle diverse giurisdizioni è più eterogenea rispetto a quella delle linee di liquidità ordinarie. Le differenze riguardano in particolare le condizioni generali di ammissione, il perimetro delle garanzie accettate e le riduzioni del valore dovute al rischio. La forte eterogeneità e la mancanza di trasparenza riflettono l’esigenza di molte banche centrali a livello mondiale di avere maggiore flessibilità nell’erogazione di ELA, principalmente per poter affrontare in modo adeguato, in qualsiasi momento, le complesse interazioni tra stigmatizzazione e

21 Rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche comprensivo di valutazione secondo l’articolo 52 della legge sulle banche, pag. 133, consultabile all’indirizzo: FF

22 A. Martin, Lo schema di liquidità esteso (SLE): il prossimo passo del sostegno di liquidità della BNS concesso alle banche, riassunto della conferenza pubblica tenuta al CIMB di Ginevra,

29 aprile 2025, consultabile all’indirizzo: https://www.snb.ch/it/publications/communication/speeches/2025/ref_20250429_anmar.