Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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in seguito allo scioglimento del partenariato. Sono compresi anche i rispettivi provvedimenti cautelari. Per il resto, il rinvio alle azioni e ai provvedimenti relativi ai diritti e agli obblighi del partner deve essere interpretato ai sensi dell’articolo 46 LDIP. Le azioni e i provvedimenti contemplati dal capitolo LDIP relativo alla filiazione o dall’articolo 85 LDIP non sono quindi compresi.
In mancanza di un domicilio o di una dimora abituale in Svizzera, l’azione può essere proposta anche nel luogo della stipulazione del partenariato in Svizzera oppure, se questo è stato stipulato all’estero, in un eventuale luogo d’origine in Svizzera di uno dei partner. La competenza del luogo d’origine si evince dal rimando all’articolo 47 LDIP nel terzo periodo del capoverso 2 e si applica solo a condizione che un’azione in un domicilio o dimora abituali esteri sia esclusa o insostenibile. Per contro, il foro competente sussidiario nel luogo di stipulazione del partenariato non è subordinato alle possibilità di azione all’estero, poiché al luogo di stipulazione del patto civile di solidarietà spetta una maggiore importanza rispetto a quello del matrimonio.
La competenza secondo il capoverso 2 si applica anche alle questioni di mantenimento. Se il convenuto ha il proprio domicilio in Svizzera o in un altro Stato membro della Convenzione di Lugano169 (CLug), si deve verificare l’applicabilità di quest’ultima, poiché la questione della validità dell’articolo 5 numero 2 CLug sulle obbligazioni alimentari derivanti da un patto civile di solidarietà non è chiarita in modo esaustivo170.
Il capoverso 3 prevede che un tribunale competente secondo il capoverso 2 possa sciogliere un patto civile di solidarietà stipulato all’estero su richiesta di un partner. Questa regolamentazione non riguarda soltanto la competenza internazionale, bensì crea al tempo stesso una base materiale per lo scioglimento giudiziario di un patto civile di solidarietà, in maniera simile al divorzio. Questa possibilità d’azione è concepita in forma sussidiaria: deve trovare applicazione soltanto se il partenariato non può essere sciolto secondo le proprie regole ovvero secondo il diritto a esso applicabile. Per i PACS svizzeri non ha quindi rilevanza pratica. Per la questione della competenza, come già indicato, si rimanda al capoverso 2. La competenza per il disciplinamento degli effetti dello scioglimento e per i rispettivi provvedimenti cautelari rientra direttamente nel capoverso 2, motivo per cui non è necessaria una disposizione nel capoverso 3.
Il capoverso 4 disciplina il caso in cui un PACS svizzero debba essere sciolto in una situazione internazionale secondo le norme del PP-LPACS. Se uno dei partner ha il proprio domicilio in Svizzera, è competente l’ufficio di stato civile di tale luogo (cfr. art. 18 cpv. 1 PP-LPACS). Se manca un domicilio in Svizzera, è competente l’ufficio di stato civile del luogo di stipulazione del PACS.
169 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug; RS 0.275.12).
170 Cfr. DTF 142 III 466, consid. 4.2.2.