Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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Art. 65f III. Diritto applicabile

Per quanto riguarda il diritto applicabile, il patto civile di solidarietà viene trattato in linea di massima in maniera analoga al concubinato. Il capoverso 1, per i patti civili di solidarietà, rimanda al diritto dello Stato in cui sono stati stipulati. Si tratta de facto del diritto dello Stato a cui è stato sottoposto il partenariato (cfr. art. 116 LDIP) e anche del diritto dello Stato secondo il quale esso è organizzato (cfr. art. 154 cpv. 1 LDIP). Questa regolamentazione appare adeguata nella misura in cui il patto civile di solidarietà, contrariamente al matrimonio, non rappresenta un istituto universale, ma è strettamente legato all’ordinamento giuridico dello Stato che lo prevede. Tale diritto si applica anche alle questioni legate al mantenimento. Diversamente dal diritto matrimoniale della LDIP (art. 49), a questo riguardo non è prevista qui alcuna norma speciale. La Convenzione dell’Aia del 1973171, a cui rimanda l’articolo 49 LDIP, si applica solo alle obbligazioni alimentari «derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità» e non è applicabile ai patti civili di solidarietà.

Per contro, le disposizioni dello stato in cui il patto civile di solidarietà è stato stipulato e che ne disciplinano gli effetti di diritto pubblico (p. es. in ambito di diritto fiscale e delle assicurazioni sociali) non sono comprese. Gli effetti di diritto pubblico di un patto civile di solidarietà in Svizzera si orientano alle disposizioni di diritto pubblico svizzere. Se una disposizione svizzera di diritto amministrativo conferisce degli effetti a un PACS, essa deve chiarire se tali effetti devono applicarsi anche ai partenariati stipulati all’estero.

Il capoverso 2 prevede una deroga al principio del capoverso 1: le questioni relative alla rappresentanza del patto o di un partner incapace di discernimento nonché a un’eventuale abitazione familiare non sottostanno al diritto del luogo di stipulazione del patto civile di solidarietà, bensì al diritto dello Stato in cui uno dei partner dimora abitualmente. Le suddette questioni sono strettamente legate allo Stato in cui le persone interessate vivono. Inoltre, le questioni di rappresentanza riguardano anche terzi, che di norma presuppongono l’applicabilità del diritto del luogo di domicilio. Questa regolamentazione si rifà all’articolo 48 capoversi 1 e 2 LDIP. Il campo d’applicazione del capoverso 2 è tuttavia più ristretto di quello della disposizione della LDIP, che si applica in linea generale ai diritti e ai doveri dei coniugi. A causa dello specifico campo d’applicazione del capoverso 2, il domicilio previsto come criterio nell’articolo 48 LDIP viene sostituito dalla dimora abituale, ovvero il luogo di vita effettivo. Per le questioni relative al potere di rappresentanza e all’utilizzo dell’abitazione deve essere determinante il luogo in cui le persone vivono effettivamente.

Il capoverso 3 stabilisce che il diritto svizzero è applicabile per la dichiarazione di nullità di un patto civile di solidarietà. A tale riguardo, il progetto preliminare segue di nuovo il modello dell’articolo 45a LDIP (cpv. 2). Come nell’articolo 45a, il rimando al diritto svizzero si riferisce anche ai motivi di nullità. È quindi determinante l’articolo 7 PP-LPACS. Per gli effetti della nullità si applica il diritto indicato ai capoversi 1 e 2. Diversamente rispetto a quanto previsto dal diritto matrimoniale della LDIP, si prescinde qui da un assoggettamento al diritto svizzero.

171 Convenzione del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, RS 0.211.213.02.