Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/53: Modifica dell’Ordinanza n. 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 9 pagine
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Compendio
Modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie; avvio della procedura di consultazione
Contenuto del progetto
Con l’entrata in vigore della legge federale sul programma di sgravio 2027 delle finanze federali (FF 2026 801) il 1° gennaio 2027, i Cantoni cessano di ricevere una somma forfettaria globale per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora perché la durata del sussidio per l’indennizzo delle spese di aiuto sociale viene fissata a cinque anni per tutte le persone del settore dell’asilo e dei rifugiati.
Dunque, la Confederazione non sarà più legittimata a imporre ai Cantoni determinati standard per le prestazioni assistenziali destinate alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, come invece prevede il vigente articolo 3 capoverso 1 OAsi 2. In tale disposizione va di conseguenza soppressa la parità di trattamento in materia assistenziale tra le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e le persone residenti in Svizzera.
Per migliorare l’efficienza amministrativa, si vogliono inoltre introdurre nell’OAsi 2 le basi per la somme forfettaria per il soccorso d’emergenza nel caso venga abrogato lo statuto di protezione S.