Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/53: Modifica dell’Ordinanza n. 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 9 pagine
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Va dunque precisato che la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria una tantum anche in caso di abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 1 lett. d). Come in caso di revoca dello statuto di protezione S, il versamento va effettuato se, dopo l’abrogazione della protezione provvisoria, la relativa decisione di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza (cpv. 2 lett. d).
Art. 29 cpv. 3bise 4
L’importo, indicato nel nuovo capoverso 3bis, della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza in caso di abrogazione dello statuto di protezione S secondo l’articolo 76 LAsi è fissato conformemente a quanto illustrato nel capitolo 2.
Trattandosi del versamento unico di un importo ridotto, sarebbe sproporzionato, anche per motivi tecnici, adeguare annualmente la somma forfettaria all’indice nazionale dei prezzi al consumo (cfr. cpv. 4).
Art. 30a cpv. 1
Per le stesse ragioni, neppure la somma forfettaria per il soccorso d'emergenza è sottoposta al meccanismo di adeguamento previsto all’articolo 30a. La versione italiana subisce una modifica redazionale.
4 Entrata in vigore
L’entrata in vigore della modifica dell’OAsi 2 è prevista per il 1° marzo 2027.
Poiché le prime persone bisognose di protezione otterranno un permesso di dimora a partire dal marzo 2027, l’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista per il 1° marzo 2027.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni sulle finanze della Confederazione
Dall’adeguamento dell’articolo 3 OAsi 2 riguardo all’aiuto sociale non risultano spese per la Confederazione. Per quanto concerne l’ammontare della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza, in caso di abrogazione dello statuto di protezione S, la Confederazione verserà ai Cantoni, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, 1300 franchi una tantum a titolo di indennità per eventuali prestazioni di soccorso d’emergenza corrisposte dai Cantoni. Partendo da una stima di 37 000 persone oggetto di una decisione di allontanamento, l’importo totale che la Confederazione dovrebbe versare ai Cantoni come somma forfettaria per il soccorso d’emergenza dovrebbe ammontare a circa 50 milioni.
5.2 Ripercussioni sulle finanze dei Cantoni
L’adeguamento dell’articolo 3 capoverso 2 OAsi 2 crea le condizioni affinché i Cantoni possano determinare direttamente l’importo dell’aiuto sociale per le persone bisognose di protezione.