Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/53: Modifica dell’Ordinanza n. 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 9 pagine

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Nell’ambito del soccorso d’emergenza, la presente modifica dell’ordinanza non implica alcun trasferimento di costi sui Cantoni, perché questi ultimi sono adeguatamente indennizzati per le spese corrispondenti.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La competenza del Consiglio federale di modificare l’OAsi 2 poggia sull’articolo 119 LAsi.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Sul piano giudiziario non è ancora stato chiarito se il diritto internazionale e, in particolare, l’articolo 23 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (di seguito: la Convenzione; RS 0.142.30) limiti il margine di manovra dei Cantoni nel fissare l’importo dell'aiuto sociale per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. L’articolo 23 della Convenzione disciplina il diritto all’assistenza pubblica. Esso obbliga gli Stati Contraenti a concedere ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini. A causa della mancanza di giurisprudenza in merito non è possibile escludere completamente che le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, sebbene non riconosciute in quanto rifugiati ai sensi del diritto svizzero, potrebbero essere riconosciute dai tribunali come rifugiati che risiedono regolarmente sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 23 della Convenzione. Se tale fosse il caso, i Cantoni dovrebbero concedere loro il diritto alla parità di trattamento in materia di assistenza sociale con la popolazione residente come previsto nell’articolo 23 della Convenzione.