Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/53: Modifica dell’Ordinanza n. 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 9 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Aiuto sociale per persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora

Con l’entrata in vigore della legge federale sul programma di sgravio 2027 delle finanze federali (FF 2026 801) il 1° gennaio 2027, i Cantoni cessano di ricevere una somma forfettaria globale per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, perché la durata del sussidio per il rimborso delle spese di aiuto sociale viene fissata a cinque anni per tutte le persone del settore dell’asilo e dei rifugiati. Di conseguenza la Confederazione non sarà più legittimata a imporre ai Cantoni standard specifici per le prestazioni assistenziali destinate alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. I Cantoni potranno pertanto fissare autonomamente nel proprio ordinamento l’importo dell'aiuto sociale per questo gruppo di persone, nel rispetto del diritto internazionale.

Il progetto mira, inoltre, a sopprimere la parità di trattamento in materia assistenziale tra persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e persone residenti in Svizzera, prevista dal vigente articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999 sull’asilo (OAsi 2; RS 143.312).

1.2 Importo della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza in caso di abrogazione dello statuto di protezione S

Nell'ambito della conferenza nazionale sull'asilo del 28 novembre 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), i Cantoni, le Città e i Comuni sono stati incaricati di preparare il futuro dello statuto S a partire da marzo 2027. In tale contesto è necessario stabilire anche l’importo della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza in caso di abrogazione dello statuto S. La SEM e l’Associazione delle autorità cantonali di migrazione hanno coordinato i lavori in stretta collaborazione con gli uffici competenti della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e dei Comuni, ed elaborato il piano per il futuro dello statuto S su cui si fonda la procedura, di cui al capitolo 2, relativa alle prestazioni di soccorso d’emergenza in caso di abrogazione dello statuto di protezione secondo l’articolo 76 della legge sull’asilo.

2 Punti essenziali del progetto

A marzo 2027 saranno trascorsi cinque anni dall’arrivo in Svizzera dei primi profughi dall’Ucraina; ciò avrà ripercussioni sul loro statuto di soggiorno e sull’aiuto sociale. Come i richiedenti l’asilo, anche le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora hanno diritto, per i primi cinque anni di soggiorno in Svizzera, soltanto a prestazioni di aiuto sociale ridotte (art. 82 cpv. 3 LAsi). Secondo il diritto vigente, dopo cinque anni le persone bisognose di protezione hanno diritto a un permesso di dimora associato allo statuto di protezione S (art. 74 cpv. 2 LAsi). Da questo momento hanno anche diritto alle stesse prestazioni di aiuto sociale corrisposte alle persone