Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/53: Modifica dell’Ordinanza n. 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 9 pagine
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titolari di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un passaporto svizzero (popolazione indigena). L’OAsi 2 prevede inoltre che, dopo cinque anni di protezione provvisoria, la Confederazione continui a rimborsare ai Cantoni le spese di aiuto sociale per massimo altri cinque anni versando loro la metà della somma forfettaria globale. Questa stessa somma forfettaria globale è versata loro anche per i rifugiati. Il versamento di tale somma forfettaria termina in ogni caso con la concessione di un permesso ordinario di dimora o di domicilio secondo la legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).
Con l’entrata in vigore della legge federale sul programma di sgravio 2027 delle finanze federali (FF 2026 801) il 1° gennaio 2027, i Cantoni ricevono la somma forfettaria globale per il rimborso delle spese di aiuto sociale destinato alle persone del settore dell’asilo e dei rifugiati soltanto per cinque anni. Prima, per le persone ammesse provvisoriamente, ricevevano il forfait per sette anni.
Poiché dopo cinque anni non verserà più alcuna somma forfettaria globale, la Confederazione non sarà più legittimata a imporre ai Cantoni standard specifici per le prestazioni assistenziali destinate alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. Di conseguenza, il progetto intende sopprimere la parità di trattamento in materia assistenziale tra le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora e la popolazione indigena (permessi B e C e passaporto svizzero). Dal momento che l’organizzazione dell’aiuto sociale è di competenza cantonale, saranno i Cantoni a fissare l’importo delle prestazioni assistenziali.
I Cantoni potranno pertanto fissare autonomamente nel proprio ordinamento l’importo dell’aiuto sociale per questo gruppo di persone, nel rispetto del diritto internazionale. Al riguardo sono ipotizzabili tre opzioni: allineare l’importo a quello versato alla popolazione indigena e al resto della popolazione straniera in possesso di un permesso di dimora o mantenere la parità di trattamento con i titolari di uno statuto di protezione S privi di permesso di dimora e con le persone ammesse a titolo provvisorio, che hanno diritto solo a prestazioni di assistenza sociale ridotte, oppure si può optare per una soluzione intermedia.
Per migliorare l’efficienza amministrativa, l'OAsi 2 getta già le basi per la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza nel caso di un’eventuale abrogazione dello statuto di protezione S.
A partire dalla data in cui la decisione di allontanamento passa in giudicato – e quindi, di norma, dopo la scadenza del termine di partenza – la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria una tantum per il soccorso d’emergenza come rimborso per eventuali prestazioni di soccorso d’emergenza.
In caso di abrogazione dello statuto di protezione S, le persone bisognose di protezione (con o senza permesso di dimora) avrebbero diritto solo all’aiuto d'emergenza a partire dal momento in cui l’abrogazione esplica i suoi effetti e la decisione individuale di allontanamento passa in giudicato (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi). Per permettere alle autorità e alle persone interessate di preparare il ritorno in Ucraina, l’abrogazione effettiva dovrebbe tuttavia produrre effetto solo in un momento successivo. Un periodo appropriato