Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/53: Modifica dell’Ordinanza n. 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

3 Commento ai singoli articoli

Art. 3 cpv. 1

Il vigente articolo 3 disciplina la determinazione e la concessione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza. Il capoverso 1 stabilisce che, per quanto riguarda la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, dev’essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera. La parità di trattamento per rifugiati e apolidi è sancita dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e dalla Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40). Alla luce di quanto esposto al capitolo 2, il diritto federale non disciplinerà più la parità di trattamento delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora con la popolazione indigena; pertanto, la definizione dell’importo delle prestazioni assistenziali sarà lasciata ai Cantoni.

Cpv. 3 lett. d

Il vigente capoverso 3, che elenca le persone aventi diritto alle prestazioni del soccorso d’emergenza, va ampliato per tener conto dell’eventuale abrogazione dello statuto di protezione S secondo l’articolo 76 LAsi (cfr. nuova lett. d).

Art. 20 cpv. 1 lett. e

L’articolo 20 disciplina la durata dell’obbligo della Confederazione di rimborsare le spese mediante somme forfettarie globali destinate a determinate categorie di persone. Il capoverso 1 lettera e, che disciplina la cessazione dell’obbligo di rimborsare le spese per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora in caso di soppressione della protezione provvisoria, è integrato con le seguenti fattispecie.

Da una parte è possibile che la decisione di allontanamento venga emanata già nella fase preparatoria, ossia tra 6 e 12 mesi prima dell’effettiva abrogazione dello statuto di protezione, e che diventi esecutiva in concomitanza con la stessa abrogazione. In questo caso la somma forfettaria globale continuerà a essere versata fino al passaggio in giudicato dell’abrogazione dello statuto di protezione conformemente alla decisione di portata generale.

Invece, se la decisione di allontanamento passa in giudicato soltanto una volta entrata in vigore l’abrogazione dello statuto di protezione, la somma forfettaria globale è versata anche dopo l’abrogazione ossia fino al passaggio in giudicato della decisione di allontanamento. Dopodiché, la Confederazione verserà ai Cantoni una somma forfettaria una tantum come indennità per eventuali prestazioni di soccorso d’emergenza.

Art. 28 cpv. 1 lett. d e 2 lett. d

La lettera d dei due capoversi include ora le condizioni per il versamento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza in caso di abrogazione dello statuto di protezione S secondo l’articolo 76 LAsi.