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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 7 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
2. da persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, con domicilio o sede in Svizzera, se tali attività sono organizzate o dirette dalla Svizzera;
b. svolte in Svizzera, nella misura in cui interessino risorse genetiche marine e informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non sog- gette a giurisdizione nazionale.
Sezione 2: Esame dell’impatto sull’ambiente, permesso e verifica
Art. 3 Esame dell’impatto sull’ambiente
1Chi intende svolgere un’attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale deve provvedere affinché venga esaminato preventivamente l’impatto sull’ambiente secondo la parte IV dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.
2Chi intende svolgere tale attività sostiene i costi del relativo esame.
Art. 4 Attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale: permesso
1Chi intende svolgere attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale ne- cessita di un permesso dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), se per esse deve essere effettuato un esame dell’impatto sull’ambiente secondo la parte IV dell’Ac- cordo.
2Non è necessario ottenere un permesso se l’attività è già stata autorizzata da un’altra Parte contraente dell’Accordo per la protezione dell’alto mare o da un organo inter- nazionale competente in conformità con le disposizioni della parte IV dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.
3Il permesso è accordato se:
a. l’impatto sull’ambiente delle attività pianificate è tutt’al più minore o transi- torio;
b. l’esame dell’impatto sull’ambiente previsto dalla parte IV dell’Accordo per la protezione dell’alto mare è stato effettuato;
c. il richiedente ha incluso in un piano di gestione ambientale tutte le misure ragionevoli per prevenire, mitigare o gestire effetti negativi potenziali dell’at- tività pianificata; e
d. il richiedente dimostra di essere in grado di attuare le misure previste dal piano di gestione ambientale e le misure per gestire impatti imprevisti sull’ambiente.
4La procedura, le consultazioni e l’informazione del pubblico sono disciplinate dalla parte IV dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Art. 5 Monitoraggio, relazione e verifica delle attività autorizzate
1Chi dispone di un permesso è tenuto, secondo gli articoli 35 e 36 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, a monitorare gli effetti dell’attività e a presentare perio- dicamente una relazione all’UFAM.