Progetto
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 7 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
2A tal fine consulta gli uffici dell’Amministrazione federale coinvolti e i gruppi d’in- teresse coinvolti.
Art. 11 Conformità delle attività alle decisioni di cui alla parte III
dell’Accordo per la protezione dell’alto mare
Chi svolge attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale deve farlo in con- formità con le decisioni adottate secondo la parte III dell’Accordo per la protezione dell’alto mare in merito a strumenti di gestione per zona e misure di emergenza, a meno che la Svizzera non abbia sollevato obiezioni a tali decisioni secondo l’arti- colo 23 paragrafo 4 di detto Accordo.
Sezione 5: Creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina
Art. 12
1Chi svolge attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale che rientrano nell’Accordo per la protezione dell’alto mare partecipa, in conformità con i requisiti di cui alla parte V di detto Accordo, alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina.
2Devono essere rispettati i diritti di proprietà nonché i segreti di fabbricazione e d’af- fari.
Sezione 6: Esecuzione
Art. 13 Esecuzione da parte della Confederazione
1La Confederazione esegue la presente legge e l’Accordo per la protezione dell’alto mare.
2L’UFAM è il punto di contatto nazionale per l’Accordo per la protezione dell’alto mare.
Art. 14 Obbligo di informazione
Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.
Art. 15 Emolumenti
1Per i permessi, le verifiche, i controlli, le misure di diritto amministrativo e le pre- stazioni speciali secondo la presente legge sono riscossi emolumenti a copertura dei costi.
2Il Consiglio federale ne fissa la tariffa.