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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 7 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

2A tal fine consulta gli uffici dell’Amministrazione federale coinvolti e i gruppi d’in- teresse coinvolti.

Art. 11 Conformità delle attività alle decisioni di cui alla parte III

dell’Accordo per la protezione dell’alto mare

Chi svolge attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale deve farlo in con- formità con le decisioni adottate secondo la parte III dell’Accordo per la protezione dell’alto mare in merito a strumenti di gestione per zona e misure di emergenza, a meno che la Svizzera non abbia sollevato obiezioni a tali decisioni secondo l’arti- colo 23 paragrafo 4 di detto Accordo.

Sezione 5: Creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina

Art. 12

1Chi svolge attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale che rientrano nell’Accordo per la protezione dell’alto mare partecipa, in conformità con i requisiti di cui alla parte V di detto Accordo, alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina.

2Devono essere rispettati i diritti di proprietà nonché i segreti di fabbricazione e d’af- fari.

Sezione 6: Esecuzione

Art. 13 Esecuzione da parte della Confederazione

1La Confederazione esegue la presente legge e l’Accordo per la protezione dell’alto mare.

2L’UFAM è il punto di contatto nazionale per l’Accordo per la protezione dell’alto mare.

Art. 14 Obbligo di informazione

Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.

Art. 15 Emolumenti

1Per i permessi, le verifiche, i controlli, le misure di diritto amministrativo e le pre- stazioni speciali secondo la presente legge sono riscossi emolumenti a copertura dei costi.

2Il Consiglio federale ne fissa la tariffa.