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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 7 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

e. la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina di cui all’ar- ticolo 12.

3Il proprietario e l’utente notificano regolarmente all’UFAM i benefici non finanziari di cui hanno garantito la ripartizione.

4Il Consiglio federale può stabilire requisiti minimi per la ripartizione dei benefici non finanziari.

Art. 8 Deposito delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali

sul sequenziamento

1Chi utilizza risorse genetiche marine e informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale deve depositarle in ar- chivi o banche dati accessibili al pubblico, tenuti a livello nazionale o internazionale, in conformità con i requisiti di cui all’articolo 14 paragrafo 3 dell’Accordo per la pro- tezione dell’alto mare.

2Le risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul sequenziamento di tali ri- sorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale depositate in archivi o banche dati in Svizzera devono poter essere identificate come tali secondo i requisiti di cui all’articolo 12 paragrafo 6 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare ed essere ac- cessibili al pubblico secondo i requisiti di cui all’articolo 14 paragrafi 3 e 4 di detto Accordo.

3A tal fine, le risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale devono essere deposi- tate insieme all’identificatore standardizzato del lotto di cui all’articolo 12 paragrafo 3 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.

4L’UFAM deve essere informato immediatamente del deposito.

Art. 9 Relazione dei gestori degli archivi e delle banche dati

Chi gestisce archivi e banche dati contenenti risorse genetiche marine o informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione na- zionale fornisce al Comitato per l’accesso e la ripartizione dei benefici di cui all’arti- colo 15 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare una relazione sull’accesso a tali risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento con la fre- quenza indicata all’articolo 12 paragrafo 7 di detto Accordo.

Sezione 4: Strumenti di gestione per zona e misure di emergenza

Art. 10 Proposte di strumenti di gestione per zona e misure di emergenza

1L’UFAM può presentare al Segretariato dell’Accordo per la protezione dell’alto mare proposte relative all’istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, secondo l’articolo 19 di detto Accordo, nonché proposte di mi- sure di emergenza secondo l’articolo 24 paragrafo 3 di detto Accordo.