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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 7 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 16 Protezione dei dati

1Gli organi federali e le autorità incaricate dell’esecuzione hanno il diritto di trattare e comunicare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione su perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali, nella misura in cui ciò sia neces- sario per l’adempimento dei compiti di cui all’Accordo per la protezione dell’alto mare e alla presente legge.

2Per l’adempimento dei loro compiti previsti dall’Accordo per la protezione dell’alto mare e dalla presente legge e nel quadro dei requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati, possono comunicare dati personali al meccanismo di scambio di informazioni o agli organi dell’Accordo per la protezione dell’alto mare.

3A tal fine possono gestire sistemi d’informazione e di documentazione per lo svol- gimento elettronico delle procedure previste dalla presente legge. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4Il Consiglio federale disciplina nelle disposizioni di esecuzione le autorità preposte al trattamento dei dati, le categorie di dati personali trattati secondo la presente legge, le cerchie di destinatari dei dati personali e la pertinente durata di conservazione.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 17 Disposizioni penali

1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi inten- zionalmente:

a. svolge senza permesso secondo l’articolo 4 un’attività per la quale è prescritto un esame dell’impatto sull’ambiente;

b. viola le decisioni relative agli strumenti di gestione per zona e alle misure di emergenza di cui all’articolo 11.

2Se l’autore ha agito per negligenza o viola l’articolo 11 in maniera non grave è punito con una pena pecuniaria.

3È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisce le notifiche di cui all’articolo 6 o in merito fornisce indicazioni false; se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 40 000 franchi.

4Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

Art. 18 Applicazione del diritto penale amministrativo

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale ammini- strativo si applicano per analogia ai reati secondo la presente legge.

4 RS 235.1

5 RS 313.0