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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 7 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 19 Disposizione transitoria
Le disposizioni della sezione 3 si applicano alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Art. 20 Modifica di un altro atto normativo
La legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:
Art. 24i Obbligo d’informazione
Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.
Art. 21 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3La presente legge entra in vigore soltanto unitamente al decreto federale del … che approva l’Accordo internazionale del 19 giugno 2023, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sosteni- bile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
6 RS 451