Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/64: Progetto per soddisfare le esigenze di mobilità sulla base di tutti i vettori di trasporto: Trasporti ’45 · 148 pagine

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I tre decreti federali concernenti i crediti d’impegno per le fasi di ampliamento dell’infra- struttura ferroviaria sono decreti federali semplici e non sottostanno a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost. e art. 29 cpv. 1 LParl).

Il decreto federale concernente il finanziamento a lungo termine di un’infrastruttura fer- roviaria efficiente, che prevede una modifica dell’articolo 196 numero 14 capoverso 4 Cost., sottostà a referendum obbligatorio.

Il decreto federale sulla Fase di potenziamento 2027 delle strade nazionali secondo l’articolo 11b LSN non ha carattere normativo; ai sensi dello stesso articolo, esso sot- tostà a referendum facoltativo.

Il decreto federale che stanzia un credito d’impegno per la Fase di potenziamento 2027 delle strade nazionali e la pianificazione di progetti non ancora approvati e il decreto federale che approva il limite di spesa per l’esercizio, la manutenzione e la sistema- zione intesa come interventi di adeguamento delle strade nazionali per il periodo 2028– 2031 sono decreti finanziari che non contengono norme di diritto (decreti federali sem- plici) e quindi ai sensi dell’articolo 163 capoverso 2 Cost. non sottostanno a referen- dum. È parimenti considerato decreto federale semplice ai sensi di detta disposizione il decreto concernente la modifica del decreto concernente la rete.

Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera c e viceversa, all’articolo 163 ca- poverso 2 Cost. e all’articolo 25 capoverso 2 della legge sul Parlamento, il decreto fe- derale concernente i crediti d’impegno a partire dal 2028 per i contributi a misure nel quadro del programma Traffico d’agglomerato è un decreto federale semplice e non sottostà a referendum.

6.3 Subordinazione al freno alle spese

Il freno alle spese disciplina la spesa pubblica della Confederazione: a partire da una determinata soglia l’Assemblea federale delibera a maggioranza qualificata. Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che implicano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di cia- scuna Camera. Con la presente fase di ampliamento, questi importi vengono superati e pertanto i seguenti decreti federali sottostanno al freno alle spese:

– decreto federale concernente il credito d’impegno per la fase di ampliamento 2027 dell’infrastruttura ferroviaria

– decreto federale concernente il secondo adeguamento del credito d’impegno per la fase di ampliamento 2025 dell’infrastruttura ferroviaria;

– decreto federale concernente il secondo adeguamento del credito d’impegno per la fase di ampliamento 2035 dell’infrastruttura ferroviaria;

– decreto federale che stanzia un credito d’impegno per la Fase di potenzia- mento 2027 delle strade nazionali e la pianificazione di progetti non ancora appro- vati;

– decreto federale che approva il limite di spesa per l’esercizio, la manutenzione e la sistemazione intesa come interventi di adeguamento delle strade nazionali per il pe- riodo 2028–2031;