Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/64: Progetto per soddisfare le esigenze di mobilità sulla base di tutti i vettori di trasporto: Trasporti ’45 · 148 pagine

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Art. 58 cpv. 4

Con il credito d’impegno il Parlamento approva i mezzi finanziari necessari per gli ele- menti di rete strategici. Ponendo come presupposto la conclusione del progetto di mas- sima, questi progetti infrastrutturali presentano una precisione dei costi già elevata. Il Parlamento approva inoltre i mezzi finanziari necessari per altre misure sovraordinate non ancora definibili in via definitiva al momento della decisione (segnatamente le mi- sure complementari, cfr. commento all’art. 48c cpv. 2bisLferr). Per una maggiore sicu- rezza dei costi anche nell’ambito dell’attuazione di queste misure, i mezzi effettiva- mente necessari per i progetti infrastrutturali concretizzati nella fase di progettazione vengono sbloccati solamente quando è disponibile un progetto di massima concluso. In linea di principio, i crediti stanziati dal Parlamento sono sbloccati dal Consiglio fede- rale. A causa del gran numero di progetti infrastrutturali e della loro ampia gamma in termini di entità e costi, il Consiglio federale deve avere la possibilità di delegare in parte lo sblocco dei crediti al DATEC.

Art. 8bisLegge sul transito alpino (LTAlp)

Questa disposizione è abrogata integralmente. Il piano settoriale in essa contenuto è stato nel frattempo sostituito dal Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferro- viaria (SIS). Il SIS persegue l’obiettivo di coordinare l’auspicato sviluppo a lungo ter- mine dell’infrastruttura ferroviaria con lo sviluppo territoriale previsto, garantendo così sicurezza di pianificazione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. La codifica- zione a livello di legge (lett. a-c) dei progetti da definire impedisce l’adeguamento pro- gressivo del SIS all’attuale pianificazione ferroviaria. Inoltre, il capoverso 2, includendo una fattispecie già integrata nelle norme della Lferr concernenti l’ampliamento dell’in- frastruttura ferroviaria (cap. 5a e 6), risulta superato.

4.1.3 Fasi di ampliamento

4.1.3.1 Decreto federale concernente la fase di ampliamento 2025 dell’infrastruttura ferroviaria

Art. 1 cpv. 2 lett. e ed h

Queste due misure saranno riformulate in seguito ad adeguamenti contenutistici dovuti alla ripresa di progetti già decisi (v. cap. 2.1.8).

4.1.3.2 Decreto federale concernente la fase di ampliamento 2035 dell’infrastruttura ferroviaria

Art. 1 cpv. 2

Considerato il maggiore fabbisogno finanziario illustrato e il conseguente ordine di prio- rità, il decreto federale deve essere sottoposto a una revisione radicale. Numerose mi- sure già decise devono essere abrogate o perlomeno collegate alla proroga a tempo indeterminato dell’uno per mille dell’IVA. Il capoverso 2 contiene pertanto solamente le misure il cui proseguimento non è subordinato al previsto finanziamento federale ag- giuntivo (v. cap. 2.4.3). Le uniche eccezioni sono l’ampliamento della stazione di Briga (n. 6), a causa della sua dipendenza contrattuale dall’Italia, e le prime misure per l’eli- minazione delle ripercussioni negative dell’orario 2025 nella Svizzera occidentale (lett. k).