Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/64: Progetto per soddisfare le esigenze di mobilità sulla base di tutti i vettori di trasporto: Trasporti ’45 · 148 pagine

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Ne consegue che l’articolo 1 capoverso 2 entrerà in vigore solamente se il Popolo e i Cantoni accetteranno la proroga a tempo indeterminato dell’uno per mille dell’IVA (art 3 cpv. 2) e unicamente in questo caso l’aumento richiesto del credito sarà integralmente raggiunto.

Il credito d’impegno è a tempo indeterminato, è vincolato alla FA 2035 decisa e all’elenco delle misure in essa contenute e sarà mantenuto fino al termine della realiz- zazione. Il credito d’impegno si basa sul livello dei prezzi a fine 2014 (indice di rincaro delle opere ferroviarie 2014 II).

4.1.4.3 Decreto federale concernente il credito d’impegno per la fase di ampliamento 2027 dell’infrastruttura ferroviaria

Art. 1

Il credito d’impegno di 8090 milioni di franchi è a tempo indeterminato e suddiviso in singole posizioni di credito, strutturate secondo il decreto federale concernente la fase di ampliamento 2027 dell’infrastruttura ferroviaria, e sarà mantenuto fino al termine della realizzazione. Poiché anche la fase di ampliamento 2027 è legata alla proroga a tempo indeterminato dell’uno per mille dell’IVA (v. cap. 4.1.3.3), in caso di respingi- mento di questa anche il credito d’impegno qui proposto decadrebbe. Il credito d’impe- gno si basa sul livello dei prezzi a giugno 2025 (indice di rincaro delle opere ferroviarie 2025 I).

Art. 2

Il Consiglio federale deve mantenere la competenza per la gestione del credito d’impe- gno e può in particolare effettuare spostamenti di lieve entità tra le singole posizioni di credito. Inoltre, il Consiglio federale ha la possibilità di aumentare il credito d’impegno per l’ammontare del rincaro e dell’IVA. In base alle conoscenze attuali, IVA e rincaro inclusi, la fase di ampliamento 2027 costerà circa 9200 milioni di franchi. Questa stima si basa sulle seguenti ipotesi: prezzi 2025, rimborso della riduzione forfettaria dell’im- posta precedente per l’1 per cento dei costi, rincaro 1 per cento annuo, conclusione dei progetti nel 2046.

Art. 3

Il presente articolo stabilisce, ai sensi dell’articolo 58 capoverso 4 Lferr (v. cap. 4.1.2) proposto nel presente progetto, per quali misure la decisione in merito alla realizza- zione spetti al Consiglio federale. Quest’ultimo, non appena concluso il progetto di mas- sima dei rispettivi progetti infrastrutturali, dovrà sbloccare i mezzi stanziati dall’Assem- blea federale e necessari per le misure. Le misure di competenza del Consiglio federale comprendono in particolare tutte le misure complementari (v. cap. 2.1.9) e la misura nella regione di Basilea. Il Consiglio federale può delegare lo sblocco al DATEC, il che consente la necessaria flessibilità nella pianificazione continua dell’infrastruttura ferro- viaria e un processo decisionale mirato, economico e conforme ai diversi livelli a se- conda del tipo e dell’entità dei progetti infrastrutturali pianificati.