Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/64: Progetto per soddisfare le esigenze di mobilità sulla base di tutti i vettori di trasporto: Trasporti ’45 · 148 pagine
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4.1.2 Legge federale sulle ferrovie (Lferr) – modifica
Art. 48c cpv. 2bis
Già oggi le fasi di ampliamento e le misure ivi previste si basano sul fabbisogno docu- mentato e su un programma d’offerta. Nonostante le prove del fabbisogno richieste, in passato, al momento della decisione alcune misure decise non presentavano un grado di maturità sufficiente. Di conseguenza i costi non erano sufficientemente precisi, il che ha comportato un notevole aumento del fabbisogno finanziario. Il capoverso 2bisè per- tanto integrato: la decisione in merito a elementi di rete strategici presuppone la con- clusione di un progetto di massima. Al termine del progetto di massima si ottiene una precisione dei costi del +/-20 per cento. In questo modo aumenta la sicurezza dei costi e quindi la congruenza tra ampliamento e finanziamento.
Vengono inoltre decise misure complementari (v. cap. 2.1.7.4) che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi d’offerta decisi nella fase di ampliamento per una regione o una tratta (aumento della capacità, aumento delle prestazioni o simili) e che sono necessarie dal punto di vista tecnico per poter attuare efficacemente l’offerta auspicata con gli elementi di rete strategici.
Al momento della decisione, gli obiettivi strategici d’offerta e i relativi elementi di rete sono chiaramente definiti, mentre le misure complementari necessarie a tal fine non sono ancora sufficientemente note o stabilite in modo definitivo, poiché solitamente si concretizzano soltanto nel corso della pianificazione dell’offerta e della produzione. Non è quindi opportuno che il Parlamento si occupi di ogni singola misura infrastruttu- rale di piccola e media entità. Per le misure complementari necessarie nell’ambito dell’orizzonte d’offerta, in futuro verranno quindi proposte posizioni collettive da sotto- porre a decisione. I mezzi necessari a tal fine devono essere stanziati integralmente dal Parlamento. L’ulteriore concretizzazione dei contenuti delle necessarie misure com- plementari rimane di competenza dell’UFT e avviene in stretta collaborazione con le imprese ferroviarie e d’intesa con i Cantoni ai sensi dell’articolo 16 OPCF.
Al fine di garantire una maggiore precisione dei costi anche nell’ambito delle misure complementari, è previsto che i crediti stanziati dal Parlamento per le posizioni collettive siano sbloccati dal Consiglio federale soltanto quando il progetto di massima dei rispet- tivi progetti infrastrutturali è concluso (cfr. commento all’art. 58 cpv. 4 Lferr). Il Consiglio federale può delegare lo sblocco dei crediti al DATEC.
Inoltre, in una fase di ampliamento vengono decisi anche i lavori di pianificazione e progettazione per le fasi di ampliamento successive. In futuro i lavori di pianificazione e progettazione assumeranno sempre maggiore importanza affinché gli elementi di rete strategici possano presentare il grado di maturità necessario per la relativa decisione (progetto di massima concluso) al momento della successiva fase di ampliamento. I crediti stanziati vengono sbloccati dall’UFT.