Progetto posto in consultazione - LSDAgr
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 8 pagine
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Legge federale concernente la piattaforma per lo scambio di dati nella filiera agroalimentare
a. è strettamente correlato a compiti di diritto pubblico lungo la filiera agroalimentare;
b. non pregiudica lo scambio di dati tramite la piattaforma ai fini dell’adempimento di compiti e obblighi di diritto pubblico lungo la filiera agroalimentare; e
c. non richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari da parte della Confederazione e dei Cantoni.
Sezione 2: Ente responsabile della piattaforma
Art. 3 Costituzione di un ente di diritto pubblico
1Congiuntamente ai Cantoni interessati, la Confederazione si adopera affinché sia costituito un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, incaricato dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo della piattaforma.
2Ai fini della costituzione dell’ente responsabile gli enti pubblici concludono una convenzione.
3Il Consiglio federale può concludere la convenzione in nome della Confederazione.
4La convenzione può entrare in vigore se è stata approvata:
a. dalla Confederazione; e
b. da un numero di Cantoni tale da rappresentare almeno due terzi della popolazione residente permanente.
5L’ente responsabile acquisisce la personalità giuridica all’entrata in vigore della convenzione.
6Dopo l’entrata in vigore della convenzione possono aderirvi altri Cantoni.
7Se la convenzione non è stata conclusa, il Consiglio federale incarica un’unità amministrativa dell’Amministrazione federale centrale di istituire una piattaforma.
Art. 4 Contenuto della convenzione
1La convenzione stabilisce il nome e la sede dell’ente responsabile e disciplina gli aspetti previsti dalla presente legge.
2Può contenere disposizioni riguardanti in particolare:
a. la convocazione degli organi;
b. il diritto di voto dei membri del comitato;
c. i dettagli del finanziamento;
d. il termine di disdetta;
e. la procedura in caso di controversie.