Progetto posto in consultazione - LSDAgr
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 8 pagine
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Legge federale concernente la piattaforma per lo scambio di dati nella filiera agroalimentare
b. la ripartizione dei costi di collegamento alla piattaforma;
c. le specifiche tecniche.
3In virtù del capoverso 2, può autorizzare l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) a stabilire le condizioni per l’utilizzo della piattaforma. A tal fine l’UFAG sente i Cantoni che hanno aderito all’ente responsabile.
Art. 16 Esclusione dall’utilizzo
1In caso di violazione grave o ripetuta delle condizioni di utilizzo, le persone fisiche e giuridiche che non adempiono compiti di diritto pubblico possono essere temporaneamente o permanentemente escluse dall’utilizzo della piattaforma.
2Il comitato decreta l’esclusione mediante decisione.
Art. 17 Protezione e sicurezza dei dati
1Nella misura in cui il trattamento dei dati non sia disciplinato ai sensi del diritto applicabile allo scambio di dati, la protezione dei dati è retta:
a. dalla legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati, se un’autorità federale tratta o comunica dati di persone fisiche o se lo scambio di dati avviene tra privati;
b. dagli articoli 57r e 57s della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, se un’autorità federale tratta o comunica dati di persone giuridiche;
c. dalla legislazione cantonale in materia di protezione dei dati, se un’autorità cantonale tratta o comunica dati.
2Il Consiglio federale disciplina le esigenze relative alla sicurezza dei dati tenendo conto degli standard generalmente riconosciuti.
Art. 18 Responsabilità
1L’ente responsabile risponde con il proprio patrimonio, conformemente alla legge
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del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (LResp), dei danni cagionati illecitamente a una persona dall’esercizio della piattaforma.
2La responsabilità sussidiaria della Confederazione (art. 19 cpv. 1 lett. a LResp) non si applica, in luogo di questa si applica la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni secondo l’articolo 19.