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Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 8 pagine

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Legge federale concernente la piattaforma per lo scambio di dati nella filiera agroalimentare

Sezione 3: Funzioni della piattaforma

Art. 14

1Nella misura in cui il diritto applicabile non vi si opponga, l’ente responsabile deve offrire una piattaforma che comprenda le seguenti funzioni:

a. la gestione di contratti tra i fornitori di dati e gli acquirenti di dati per lo scambio di dati;

b. la possibilità di scambiare dati tra privati, sempreché ciò non avvenga nell’ambito dell’adempimento di compiti o obblighi di diritto pubblico;

c. la comunicazione di dati da parte delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni a privati, sempreché essa non avvenga nell’ambito dell’adempimento di compiti o obblighi di diritto pubblico;

d. la gestione della dichiarazione di consenso da parte delle persone fisiche o giuridiche interessate in merito allo scambio di dati, sempreché esso non avvenga nell’ambito dell’adempimento di compiti o obblighi di diritto pubblico;

e. la trasmissione di dati tra il fornitore di dati e l’acquirente di dati.

2La piattaforma può offrire ulteriori funzioni, in particolare concernenti:

a. l’indennità finanziaria per i dati trasmessi;

b. l’anonimizzazione dei dati dei sistemi d’informazione ad essa collegati;

c. il criptaggio dei dati dei sistemi d’informazione ad essa collegati;

d. la garanzia del rispetto di esigenze elevate in materia di sicurezza dei dati.

3Per l’autentificazione e l’autorizzazione degli utenti utilizza i rispettivi servizi della Confederazione.

4Deve disporre di interfacce, conformemente all’articolo 13 della legge federale del 17 marzo 20234 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, verso i sistemi d’informazione ai quali la piattaforma deve essere collegata.

Sezione 4: Utilizzo, protezione e sicurezza dei dati nonché responsabilità

Art. 15 Utilizzo

1Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono utilizzare la piattaforma per l’adempimento dei loro compiti di diritto pubblico.

2Il Consiglio federale disciplina le condizioni essenziali per l’utilizzo della piattaforma, in particolare:

a. quali formati di dati e quantità di dati possono essere trasmessi;

4 RS 172.019