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Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 8 pagine

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Legge federale concernente la piattaforma per lo scambio di dati nella filiera agroalimentare

Art. 5 Organi

Gli organi dell’ente responsabile sono:

a. l’assemblea;

b. il comitato;

c. la segreteria;

d. l’ufficio di revisione.

Art. 6 Assemblea

1L’assemblea è l’organo supremo dell’ente responsabile.

2Si compone di:

a. due rappresentanti della Confederazione;

b. due rappresentanti di ciascun Cantone parte alla convenzione.

3Ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili:

a. elegge e destituisce:

1. il suo presidente e il suo vicepresidente,

2. i rappresentanti dei Cantoni nel comitato,

3. il presidente e il vicepresidente del comitato,

4. l’ufficio di revisione;

b. approva gli obiettivi strategici e il conto annuale;

c. delibera il discarico ai membri del comitato;

d. adotta il regolamento interno;

e. delibera su una modifica o sull’abrogazione della convenzione;

f. delibera sulla procedura da seguire in caso di denuncia dei membri secondo l’articolo 13;

g. fissa l’ammontare di eventuali emolumenti secondo l’articolo 19 capoverso 2.

4Nell’elezione dei rappresentanti dei Cantoni nel comitato i rappresentanti della Confederazione non hanno diritto di voto.

5Il Consiglio federale elegge i rappresentanti della Confederazione. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) gli sottopongono ciascuno una lista di candidati.

6I rappresentanti della Confederazione dispongono congiuntamente dello stesso numero di voti dell’insieme dei rappresentanti dei Cantoni. La decisione è presa a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, una proposta viene considerata respinta.

7Prima di deliberare, i rappresentanti della Confederazione definiscono di comune accordo la posizione della Confederazione. Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale.