Progetto posto in consultazione - LSDAgr

Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 8 pagine

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Legge federale concernente la piattaforma per lo scambio di dati nella filiera agroalimentare

Sezione 5: Finanziamento della piattaforma

Art. 19

1I costi per l’esercizio e l’ulteriore sviluppo della piattaforma sono sostenuti in modo paritetico dalla Confederazione e dai Cantoni che sono parte alla convenzione.

2L’ente responsabile può riscuotere emolumenti per l’utilizzo della piattaforma dagli utenti che non fanno parte di un ente pubblico membro dell’ente responsabile.

Sezione 6: Valutazione

Art. 20

1Il Consiglio federale verifica per la prima volta otto anni dopo l’entrata in vigore della convenzione e successivamente ogni quattro anni l’adeguatezza, l’efficacia e la sostenibilità economica della piattaforma.

2Riferisce all’Assemblea federale e propone le misure necessarie.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione.

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi