Progetto posto in consultazione - LSDAgr
Consultazione 2026/71: Politica agricola 2030+ · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Legge federale concernente la piattaforma per lo scambio di dati nella filiera agroalimentare
Sezione 5: Finanziamento della piattaforma
Art. 19
1I costi per l’esercizio e l’ulteriore sviluppo della piattaforma sono sostenuti in modo paritetico dalla Confederazione e dai Cantoni che sono parte alla convenzione.
2L’ente responsabile può riscuotere emolumenti per l’utilizzo della piattaforma dagli utenti che non fanno parte di un ente pubblico membro dell’ente responsabile.
Sezione 6: Valutazione
Art. 20
1Il Consiglio federale verifica per la prima volta otto anni dopo l’entrata in vigore della convenzione e successivamente ogni quattro anni l’adeguatezza, l’efficacia e la sostenibilità economica della piattaforma.
2Riferisce all’Assemblea federale e propone le misure necessarie.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 21 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione.
Art. 22 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi