Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 7 pagine
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Rapporto esplicativo
concernente la revisione del maggio 2027
dell’ordinanza sull’efficienza energetica
1. Punti essenziali del progetto
In virtù della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE1 e del regolamento quadro sull’etichettatura energetica (UE) 2017/13692, l’UE emana, per gli impianti e gli apparecchi, regolamenti che disciplinano l’efficienza energetica e la relativa dichiarazione, nonché l’efficienza delle risorse.
Nel quadro della presente revisione dell’ordinanza del 1° novembre 2017 concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (ordinanza sull’efficienza ener getica, OEEne; RS 730.02), l’allegato 2.2 è interamente rivisto ai fini del recepimento del diritto UE. Anche l’allegato 1.18 è sottoposto a una revisione, seppur parziale, per recepire modifiche mirate del diritto UE.
La deroga al diritto europeo che figura attualmente nell’allegato 2.14 è parzialmente rivista e inasprita. Per le friggitrici professionali è ora inoltre richiesto che, in modalità di funzionamento a vuoto, la tempe ratura venga abbassata automaticamente.
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Co muni
Per gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie, le esigenze in materia di efficienza energetica e relativa etichettatura sono disciplinate a livello federale; i Cantoni e i Comuni non prendono parte all’attuazione. Le autorità cantonali, e in modo più specifico quelle di perseguimento penale, sono sollecitate solo nel caso di procedimenti penali legati all’efficienza delle risorse, secondo quando previsto dall’articolo 60 capoverso 1 lettera s della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01). Nei prossimi anni, tuttavia, si prevede che i procedimenti di questo tipo saranno solo casi isolati.
Le nuove esigenze e quelle modificate possono essere attuate con il personale e i crediti di progetto di cui l’Ufficio federale dell’energia (UFE) già dispone, senza spese supplementari significative; lo stesso vale per le esigenze relative all’efficienza delle risorse, che l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) potrà attuare, fissando le priorità del caso, con il personale e i crediti di progetto di cui già dispone.
3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla so cietà
Gli adeguamenti al diritto UE recepiti negli allegati 1.18 e 2.2, così come le modifiche di natura redazio nale, non avranno alcun impatto sull’economia.
Nell’allegato 2.14 è introdotto un sistema di riduzione automatica della temperatura per le friggitrici professionali. Questa misura, considerata in modo prevalentemente positivo dagli operatori del mer cato interpellati in merito, promuove l’efficienza energetica nel settore della ristorazione. Grazie alla diffusione più rapida di questa tecnologia, sarà possibile ottenere notevoli risparmi sui costi nel corso della vita utile di questi apparecchi: i costi inferiori per l’energia elettrica superano i costi supplementari
1 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
2 Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichet tatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2020/740, GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1.