Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 7 pagine

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Rapporto esplicativo

concernente la revisione del maggio 2027

dell’ordinanza sull’efficienza energetica

sostenuti inizialmente al momento dell’acquisto. Allo stesso tempo, la riduzione del consumo di elettri cità attenua in modo misurabile l’impatto sull’ambiente, poiché viene impiegata meno energia. Com plessivamente, la misura contribuisce a ridurre i costi di esercizio, aumentare l’efficienza energetica e proteggere il clima.

4. Rapporto con il diritto europeo

L’adeguamento al diritto UE avviene secondo la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Per quanto riguarda, tra altre cose, le esigenze per l’immissione in commercio di apparecchi, la Svizzera riprende fondamentalmente le prescrizioni dell’UE; sono am messe deroghe solo se previste dal Consiglio federale nell’ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE; RS 946.513.8).

Nella presente revisione, le disposizioni degli allegati 1.18 e 2.2 vengono armonizzate con quelle dell’UE, eliminando gli ostacoli al commercio esistenti.

L’attuale deroga al diritto UE che figura nell’allegato 2.14 viene ulteriormente inasprita. Tale deroga è già stata sancita dal Consiglio federale nell’OIPPE.

5. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli attuali impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra il nostro Paese e l’UE. La procedura di notificazione è svolta prima della consultazione.

6. Commento agli allegati

Allegato 1.18 n. 1.2 e 2.2

In Svizzera, i requisiti in materia di efficienza energetica, emissioni e informazione relativi agli apparec chi per il riscaldamento d’ambiente locale sono disciplinati in modo sostanzialmente analogo all’UE. Il 1° luglio 2025 sono state recepite in Svizzera le specifiche di progettazione ecocompatibile previste dal regolamento (UE) 2024/11033, che ha sostituito il regolamento (UE) 2015/1188. Con l’introduzione del nuovo regolamento (UE) 2024/1103 è stato adeguato il calcolo dell’efficienza energetica stagionale de gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale; tra le altre cose, il coefficiente di conversione (CC) è stato ridotto da 2,5 a 1,9 e la formula è stata leggermente modificata. Di conseguenza, le esigenze minime vigenti in Svizzera sono state adeguate al nuovo metodo di calcolo, pur rimanendo tecnicamente identiche.

Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1103, la definizione di «prodotto di riscaldamento dell’aria» è stata modificata. In merito a questo termine, il regolamento (UE) 2024/1103 fa riferimento al regolamento (UE) 2016/22814. Di conseguenza, i semplici termoventilatori (apparecchi elettrici per il

3 Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della diret tiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli appa recchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, versione secondo GU L 1103 del 19.4.2024.

4 Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile