Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 7 pagine

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Rapporto esplicativo

concernente la revisione del maggio 2027

dell’ordinanza sull’efficienza energetica

riscaldamento d’ambiente locale, dotati di uno o più ventilatori per la distribuzione del calore tramite convezione forzata dell’aria ambiente, in cui tutti i componenti e gli elementi funzionali sono alloggiati in un unico blocco e non sono collegati a una fonte di calore esterna né a condotti supplementari per convogliare l’aria) si sono ritrovati nel campo d’applicazione dei prodotti di riscaldamento dell’aria (all. 2.11 OEEne e regolamento (UE) 2016/2281). Ciò non era nelle intenzioni dell’UE, che lo ha pertanto corretto; questa correzione è ora recepita nella presente revisione.

La proposta di regolamento UE che modifica il regolamento (UE) 2024/1103 contiene correzioni e pre cisazioni minori volte a garantire la certezza del diritto. Inoltre, il termine «prodotto di riscaldamento dell’aria» è modificato in modo tale da non comprendere più gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale, dotati di uno o più ventilatori per la distribuzione del calore tramite convezione forzata dell’aria ambiente, in cui tutti i componenti e gli elementi funzionali sono alloggiati in un unico blocco e non sono collegati a una fonte di calore esterna né a condotti supplementari per convogliare l’aria. Di conseguenza, i termoventilatori semplici rientrano nuovamente nel campo d’applicazione del regola mento (UE) 2024/1103 e, pertanto, nell’allegato 1.18 OEEne. I termoventilatori semplici sono quindi nuovamente considerati «apparecchi portatili elettrici per il riscaldamento d’ambiente» e sono sottoposti alla valutazione di conformità come tali.

In merito ai termoventilatori semplici, la Svizzera adotta gli stessi requisiti previsti dall’UE: la loro effi cienza energetica stagionale deve essere pari ad almeno il 44,7 per cento.

La pubblicazione del regolamento è prevista per l’estate del 2026 ed entrerà in vigore nell’UE 20 giorni dopo. Al fine di evitare ostacoli al commercio, queste correzioni devono essere recepite nel diritto sviz zero nel modo più tempestivo possibile; a tal fine, è necessario adeguare il riferimento al regolamento (UE) 2024/1103 che figura nell’allegato 1.18. Inoltre, al numero 2.2 dello stesso allegato sono esclusi i «termoventilatori semplici».

Parallelamente alle specifiche di progettazione ecocompatibile, nell’UE sono attualmente in fase di re visione i requisiti relativi all’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale. Tra le altre cose, è previsto che questi apparecchi debbano essere contrassegnati, d’ora in poi, con un’etichetta energetica. A questo proposito, l’UFE sta valutando la possibilità di adeguare le norme in base alla classe di efficienza energetica superiore (n. 4). Questo approccio semplificherebbe note volmente l’applicazione delle norme di efficienza energetica per tutte le parti interessate. Tuttavia, il processo di revisione nell’UE ha subito notevoli ritardi e la pubblicazione dei nuovi requisiti di etichetta tura energetica non avverrà probabilmente prima della fine del 2026. Di conseguenza, tale modalità di applicazione non può essere inclusa nell’attuale revisione dell’OEEne.

Allegato 2.2

Alimentatori esterni, caricabatterie senza fili, tappetini di ricarica senza fili, caricabatterie per batterie portatili di uso generale e cavi USB Type-C

In Svizzera i requisiti in materia di efficienza energetica e di informazione relativi agli alimentatori esterni sono disciplinati in modo identico a quanto previsto nell’UE. A tal fine, il 15 maggio 2020 la Svizzera ha recepito il regolamento (UE) 2019/17825. Con le previste modifiche all’OEEne, le specifiche di proget tazione ecocompatibile del nuovo regolamento (UE) 2025/20526, che sostituisce il regolamento

dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscalda mento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1, modificato da ultimo da (EU) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, S. 51.

5 Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione eco-com patibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 95.

6 Regolamento (UE) 2025/2052 della Commissione, del 13 ottobre 2025, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni, dei caricabatterie senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili, dei caricabatterie per batte-