Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 7 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

concernente la revisione del maggio 2027

dell’ordinanza sull’efficienza energetica

(UE) 2019/1782, saranno recepite in Svizzera a partire dal 14 dicembre 2028, contemporaneamente all’UE.

Il regolamento (UE) 2019/1782 stabilisce le esigenze minime riguardanti l’efficienza energetica degli alimentatori esterni, in particolare in merito all’efficienza in modo attivo e la potenza assorbita nella condizione a vuoto, e definisce il campo d’applicazione in base alla potenza, alla tensione e ai casi d’uso. Il regolamento (UE) 2025/2052 estende il campo d’applicazione: oltre agli alimentatori esterni classici, ora sono inclusi anche i caricabatterie senza fili e i tappetini di ricarica senza fili, i caricabatterie per le batterie portatili d’uso generale e i cavi USB Type-C. Il regolamento (UE) 2025/2052 amplia e precisa le definizioni, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e funzionalità. Sono stati introdotti anche gli alimentatori esterni adattivi e le porte di alimentazione USB.

Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono estese e inasprite: oltre a criteri di efficienza più rigidi, il nuovo regolamento prevede ulteriori specifiche relative alla potenza fornita, disposizioni vinco lanti in materia di interoperabilità (in particolare l’alimentazione USB in una prospettiva di caricatore universale), requisiti relativi alla resistenza alle sovratensioni, nonché obblighi più estesi in materia di informazione e etichettatura.

I vantaggi del nuovo regolamento (UE) 2025/2052 consistono in un netto miglioramento, per portata ed efficacia, dell’impatto che i sistemi di ricarica e di alimentazione elettrica hanno sull’ambiente e sul mer cato: si riduce ulteriormente il consumo energetico grazie a requisiti di efficienza più rigidi e a valori limite supplementari; al contempo, disposizioni vincolanti in materia di interoperabilità incoraggiano la riutilizzabilità dei caricabatterie, moderano il numero di alimentatori necessari e contribuiscono così alla riduzione dei rifiuti elettronici. In definitiva, la normativa consente di risparmiare energia e contribuisce a proteggere le risorse, ridurre i rifiuti e migliorare la fruibilità, grazie a soluzioni di ricarica standardiz zate.

Il recepimento del regolamento (UE) 2025/2052 nell’OEEne è opportuno, in particolare dal punto di vista della libera circolazione delle merci. Tradizionalmente, la Svizzera si allinea strettamente sulle disposi zioni dell’UE in materia di progettazione ecocompatibile, al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio e garantire a produttori, importatori e distributori la possibilità di accedere al mercato. Con la sostituzione dell’attuale regolamento (UE) 2019/1782 nell’UE, se nell’OEEne non fosse recepito il nuovo regola mento (UE) 2025/2052 ci si troverebbe confrontati a requisiti divergenti. Ciò renderebbe necessario pro gettare, testare e etichettare i prodotti in modo diverso per il mercato dell’UE e per quello svizzero, con un conseguente aumento degli oneri amministrativi e dei costi.

Allegato 2.14, n. 1.2, 2.3 lett. b, 3.1 e 4

Piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (sala- mandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti da parte degli operatori di mercato, il campo d’appli cazione viene precisato. In particolare, ora sono escluse le piastre grill, i piani cottura il cui utilizzo nelle costruzioni di protezione svizzere è autorizzato dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), le salamandre chiuse su tre lati con griglia amovibile e le friggitrici da banco.

Per le friggitrici professionali con raccordo alla rete, in Svizzera vigono già oggi esigenze per l’efficienza energetica, mentre nell’UE non esistono normative corrispondenti. Si tratta delle esigenze enumerate nell’articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE, che ora vengono ulteriormente inasprite.

rie portatili di uso generale e dei cavi USB Type-C in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione, versione secondo GU L, 2025/2052, 24.11.2025.