Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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e, a livello europeo, la Convenzione europea dei dritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (CEDU). Essi prevedono una serie di garanzie sostanzialmente analoghe che devono essere rispettate nel procedimento penale. In questo la CEDU si è imposta finora come riferimento di maggiore importanza per la legislazione e la prassi processuale penale a livello federale e cantonale.

Le modifiche puntuali proposte sulla competenza in materia di perseguimento penale così come le precisazioni di alcune disposizioni relative alla delega delle cause penali, alla competenza plurima e ai conflitti di competenza (art. 23–40 AP-CPP) sono compatibili con gli obblighi della Svizzera. Questo vale anche per l’introduzione dell’obbligo di notifica per le autorità penali minorili (art. 31a AP-PPMin)

5.3 Forma dell’atto

Il progetto prevede importanti disposizioni che contengono norme di diritto che, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. e dell’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002153 sul Parlamento, devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’atto normativo sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

L’avamprogetto di legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua vigilanza e modifica la giurisdizione federale è un atto mantello, in cui è possibile riunire le modifiche di più atti normativi, sempre che tra le singole modifiche sussista uno stretto nesso materiale. L’atto mantello ha un titolo che descrive sinteticamente la materia oggetto delle modifiche. Il progetto è incentrato sulla revisione delle basi giuridiche relative al Ministero pubblico della Confederazione e alla sua vigilanza, nonché su una revisione puntuale della competenza materiale del Ministero pubblico della Confederazione nel perseguimento dei reati penali. Sussiste quindi uno stretto nesso materiale.

5.4 Subordinazione al freno delle spese

Con il progetto non si creano nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a uno dei valori soglia) né sono stanziati nuovi crediti d’impegno/limiti di spesa (con spese superiori a uno dei valori soglia).

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il progetto rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.) e il principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.).