Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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Per la revisione (art. 410 segg. CPP) vale invece, secondo il capoverso 3, la normativa di cui al capoverso 1.

Il capoverso 4 riprende la normativa vigente di cui all’articolo 449 capoverso 2 CPP. In caso di conflitti di competenza tra autorità dello stesso Cantone, la decisione spetta alla giurisdizione di reclamo del relativo Cantone; in caso di conflitti tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali, la decisione spetta al Tribunale penale federale.

3.3 Procedura penale minorile

Art. 31a

Per le ragioni esposte al numero 2.2.7, il nuovo articolo 31a obbliga le autorità inquirenti147 a informare senza indugio l’Ufficio federale di polizia (fedpol) sui procedimenti penali aperti contro minori per i reati di terrorismo citati alle lettere a–c.

La ragione per cui la notifica deve essere fatta a fedpol e non al MPC risiede nel fatto che fedpol funge da snodo per le informazioni a livello operativo in relazione al terrorismo (v. sopra n. 2.2.3.3). Il MPC viene coinvolto se necessario.

4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

4.1 Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza

Dalle modifiche proposte in adempimento delle mozioni 21.3970 e 21.3972 delle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati «Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza» non si prevedono ripercussioni a livello di personale o finanziario per la Confederazione o per i Cantoni.

4.2 Modifiche della giurisdizione federale

L’estensione della competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione a tutti i reati diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale o che riguardano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari non dovrebbe avere ripercussioni significative sulle risorse finanziarie e di personale della Confederazione e dei Cantoni, perché il numero di tali reati è piuttosto esiguo. Si può però presumere che l’estensione della competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione ai reati contro i beni sopra menzionati delle missioni permanenti e delle organizzazioni internazionali (art. 23 cpv. 1 lett. abisAP-CPP; v. sopra

147 A seconda del Cantone, sono giudici dei minorenni risp. procuratori pubblici dei minorenni (cfr. art. 6 PPMin).